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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40942/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 ottobre 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dì condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod.pen., commesso in Grazzanise il 6 luglio 2008.

2. Il ricorso nell'interesse di Mijailovic è affidato dal difensore ad un solo motivo che denuncia la violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., per essere stata la sentenza di appello pronunciata quando il termine di prescrizione del reato contestato era ormai spirato.

3. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo cui esso è affidato.

Deve rilevarsi, infatti, che il termine massimo di prescrizione del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, 5 e 7 cod.pen. (pari ad anni dieci, in ragione della pena edittale comminata dall'art. 625, comma 3, cod.pen., per effetto dell'aggravante ad effetto speciale ivi prevista, cui devono aggiungersi anni due e mesi sei, per effetto dell'interruzione determinata dalla pronuncia della sentenza di primo grado in data 15 marzo 2011) è spirato 6 gennaio 2021.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] rio ()E PO: TATA 5LN'tèt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 ottobre 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dì condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod.pen., commesso in Grazzanise il 6 luglio 2008. 2. Il ricorso nell'interesse di Mijailovic è affidato dal difensore ad un solo motivo che denuncia la violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., per essere stata la sentenza di appello pronunciata quando il termine di prescrizione del reato contestato era ormai spirato. 3. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo cui esso è affidato. Deve rilevarsi, infatti, che il termine massimo di prescrizione del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, 5 e 7 cod.pen. (pari ad anni dieci, in ragione della pena edittale comminata dall'art. 625, comma 3, cod.pen., per effetto dell'aggravante ad effetto speciale ivi prevista, cui devono aggiungersi anni due e mesi sei, per effetto dell'interruzione determinata dalla pronuncia della sentenza di primo grado in data 15 marzo 2011) è spirato 6 gennaio 2021. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] rio ()E PO: TATA 5LN'tèt
Sentenza Cassazione n. 40942/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris