CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso e in forzadella delibera n. 7136 del 17.10.2022;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 1667/2022 emessa dal Corte d’appello di Milano indata 23/06/2022 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione inmateria forestale emessa a suo carico con il provvedimento n. 12093 del19.8.2019, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma diNumero registro generale 27842/2022Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 16002/2026Data pubblicazione 25/05/2026euro 54.876,36, per aver trasformato il bosco di sua proprietà, distinto conil mappale 836, senza la prescritta autorizzazione “ai danni del soprassuoloforestale su una superficie di 4.614 mq”.2. Il Tribunale di Como, in accoglimento dell’opposizione, revocaval’ordinanza-ingiunzione.3. Sull’impugnazione della Regione Lombardia, la Corte d’appello di Milanorigettava il gravame, affermando che la realizzazione di una costruzione inlegno di circa 35 mq., peraltro nel frattempo rimossa, in un’area boschivadi circa 4.000 mq. non poteva essere considerata quale attività idonea adeterminare una effettiva e rilevante trasformazione del bosco, nonessendo stata in tal modo impressa alla vasta superficie in esame alcunautilizzazione concreta diversa da quella forestale.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RegioneLombardia sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce che la corte territoriale nonavrebbe considerato che la trasformazione del contesto territoriale boschivoera desumibile dal “processo verbale di accertamento e trasformazione n.44/10” dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla nota di “Segnalazione ditrasformazione abusiva ai danni del bosco in comune di Bizzarone” del18.4.2017, dagli stessi scritti difensivi del [OSCURATO:PERSONA] e dalle fotoortografiche attestanti lo stato dei luoghi nel corso di periodi temporalirilevanti.1.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, in termini generali, ai fini dell'ammissibilità del ricorso percassazione, seppure l'indicazione delle norme che si assumono violate nonsi ponga come requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunquetener presente che si tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire ilcontenuto delle censure formulate e di identificare i limitidell'impugnazione. Ne consegue che la mancata indicazione delledisposizioni di legge può comportare l'inammissibilità della singolaNumero registro generale 27842/2022Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 16002/2026Data pubblicazione 25/05/2026doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare lenorme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 4233 del 16/03/2012; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25044del 07/11/2013 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21819 del 20/09/2017).Anche il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art.360, n. 3, c.p.c., ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazioneposta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo disussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la normanon sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stataquando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata,poiché il ricorrente é tenuto, in ogni caso, a prospettare l'erroneainterpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso lasentenza impugnata e ad indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366, n.4, c.p.c., i motivi per i quali chiede la cassazione (Cass., Sez. L, Sentenzan. 26307 del 15/12/2014).Ciò posto occorre richiamare il principio, ormai consolidato nellagiurisprudenza della Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa,come nella fattispecie in esame, è, invece, esterna all'esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaal sindacato di legittimità (fra le tante, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7871 del25/03/2025).Orbene, nel caso di specie, a ben vedere, la ricorrente non denuncia unaviolazione di legge nel senso sopra indicato, ma piuttosto l’omesso esamedi alcuni documenti (il processo verbale di accertamento e trasformazionen. 44/10” dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la nota di “Segnalazione ditrasformazione abusiva ai danni del bosco in comune di Bizzarone” del18.4.2017, gli stessi scritti difensivi del [OSCURATO:PERSONA] e le foto ortografiche)Numero registro generale 27842/2022Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 16002/2026Data pubblicazione 25/05/2026che, evidentemente, assume essere decisivi ai fini di una differentedecisione della causa.Tuttavia, nella specie, si è in presenza di una cd. doppia conforme, cometale preclusiva di una denuncia sul piano motivazionale, né la ricorrente haindicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 26934 del 20/09/2023).E’ noto che, in tema di sindacato di legittimità, l'errore percettivo del giudicedi merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in sensodiverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l'erroreconsista nell'omesso esame del predetto fatto (e non anche quando sitraduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione),sempre che non ricorra l'ipotesi della cd. "doppia conforme" ai sensi dell'art.348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del21/12/2022).E’ opportuno evidenziare che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensidell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,non solo quando la decisione di secondo grado è interamentecorrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizionisiano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del09/03/2022).In ogni caso, la ricorrente altro non fa se non sollecitare una rivalutazionedelle risultanze istruttorie che è preclusa nella presente sede di legittimità.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiaratoinammissibile.Numero registro generale 27842/2022Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 16002/2026Data pubblicazione 25/05/2026Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 6.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]