CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 27643/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma, emessail 13.10.2025, ha inflitto al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensidell’art. 599-bis cod.proc.pen, in relazione al reato di rapina.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo violazione dilegge in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieveentità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si duole dellamancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fattointrodotta attraverso la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024,emessa precedentemente all’accordo sulla pena intervenuto tra le parti e chenon faceva parte di esso.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaalla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stessoricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.