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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10596/2026

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[OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza n. 994/4/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, depositata il 7/2/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA]. coop. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Siracusa una cartella di pagamento con cuil’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R.600 del 1973 delle dichiarazioni presentate dalla società per gli anni2002 e 2003, aveva recuperato, da un lato, imposte dichiarate e nonversate, dall’altro, importi corrispondenti a un credito d’impostautilizzato in compensazione ma ritenuto non spettante.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, investitadell’appello della contribuente, accolse il gravame limitatamente alcredito d’imposta contestato, evidenziando che il disconoscimento daparte dell’amministrazione di un credito d’imposta, implicandovalutazioni giuridiche, non può avvenire tramite emissione di cartelladi pagamento a seguito di controllo automatizzato senza che questasia preceduta da un avviso di recupero o, quantomeno, da un avvisobonario, nella specie non inviato alla società.Numero registro generale 3162/2025Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 10596/2026Data pubblicazione 21/04/20264.

Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate e l’Agenziadelle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso per cassazioneaffidandolo a un motivo.5. [OSCURATO:PERSONA]. coop. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 poiché,contrariamente a quanto affermato dalla Corte regionale, ildisconoscimento di un credito d’imposta può legittimamente avvenireanche a seguito di controllo automatizzato purché tale disconoscimentonon sia conseguenza di valutazioni giuridiche sulla spettanza dello stessoma derivi dal mero rilievo dell’incongruenza dei dati esposti indichiarazione dallo stesso contribuente: situazione appunto verificatasinella specie, avendo la società indicato in dichiarazione crediti di impostaasseritamente spettanti in relazione a due istanze presentate ai sensidell’art. 10 d.l. n. 138 del 2002, che però erano state respinte perindisponibilità dei fondi.2.

Il motivo è fondato.2.1.

Ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, l’amministrazionefinanziaria provvede tra l’altro, avvalendosi di procedure automatizzate,a: «e) ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quellaprevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalladichiarazione».

La norma prevede dunque espressamente il ricorso alcontrollo automatizzato anche in sede di disconoscimento dei crediti delcontribuente, a condizione che i presupposti di tale disconoscimento nonderivino da un’attività di natura accertativa o rettificativa, ma emergano«sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione».Sullo specifico tema qui in esame, si è dunque affermato che è legittimoil disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controlloNumero registro generale 3162/2025Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 10596/2026Data pubblicazione 21/04/2026automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, qualoraesso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quantoeffettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali delladichiarazione dei redditi (Cass. n. 29582/2018).

Per questa Corte, indefinitiva, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione didetrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verificadi dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti,non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo dellamaggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avvisodi recupero (Cass. n. 4360/2017; Cass. n. 24747/2020; più recentementev. anche Cass. n. 13898/2025).Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altredecisioni, secondo cui: «In tema di accertamenti e controlli delledichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensidegli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante uncontrollo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuenteo di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece,con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché ildisconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un creditod’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamentoavente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avvisodi recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario» (Cass. n.14949/2018; Cass. n. 11292/2016).

Va infatti considerato che anchequest’ultimo orientamento subordina la legittimità del controlloautomatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo deldisconoscimento del credito d’imposta; potendo, quest’ultimo, appuntodipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenzaovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controlloNumero registro generale 3162/2025Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 10596/2026Data pubblicazione 21/04/2026automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivodella dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito).2.2.

La sentenza impugnata, nell’affermare in termini generali ed assolutiche il disconoscimento di un credito d’imposta implichi «una preventivaverifica e valutazioni giuridiche» e, come tale, sia incompatibile con ilcontrollo automatizzato e debba essere preceduto da un atto di recuperoo da una previa comunicazione di irregolarità, si pone in contrasto con iprincipi poc’anzi richiamati, che invece impongono di distinguere i casi incui il disconoscimento comporti una valutazione giuridica da quelli in cui,invece, esso possa conseguire al semplice riscontro di dati esposti indichiarazione.Ad accertare in quale delle due anzidette ipotesi si colloca ildisconoscimento operato dall’Ufficio nel caso di specie dovrà dunqueprovvedere il giudice del rinvio.3.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza n. 994/4/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, depositata il 7/2/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA]. coop. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Siracusa una cartella di pagamento con cuil’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R.600 del 1973 delle dichiarazioni presentate dalla società per gli anni2002 e 2003, aveva recuperato, da un lato, imposte dichiarate e nonversate, dall’altro, importi corrispondenti a un credito d’impostautilizzato in compensazione ma ritenuto non spettante.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, investitadell’appello della contribuente, accolse il gravame limitatamente alcredito d’imposta contestato, evidenziando che il disconoscimento daparte dell’amministrazione di un credito d’imposta, implicandovalutazioni giuridiche, non può avvenire tramite emissione di cartelladi pagamento a seguito di controllo automatizzato senza che questasia preceduta da un avviso di recupero o, quantomeno, da un avvisobonario, nella specie non inviato alla società.Numero registro generale 3162/2025Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 10596/2026Data pubblicazione 21/04/20264. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate e l’Agenziadelle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso per cassazioneaffidandolo a un motivo.5. [OSCURATO:PERSONA]. coop. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 poiché,contrariamente a quanto affermato dalla Corte regionale, ildisconoscimento di un credito d’imposta può legittimamente avvenireanche a seguito di controllo automatizzato purché tale disconoscimentonon sia conseguenza di valutazioni giuridiche sulla spettanza dello stessoma derivi dal mero rilievo dell’incongruenza dei dati esposti indichiarazione dallo stesso contribuente: situazione appunto verificatasinella specie, avendo la società indicato in dichiarazione crediti di impostaasseritamente spettanti in relazione a due istanze presentate ai sensidell’art. 10 d.l. n. 138 del 2002, che però erano state respinte perindisponibilità dei fondi.2. Il motivo è fondato.2.1. Ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, l’amministrazionefinanziaria provvede tra l’altro, avvalendosi di procedure automatizzate,a: «e) ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quellaprevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalladichiarazione». La norma prevede dunque espressamente il ricorso alcontrollo automatizzato anche in sede di disconoscimento dei crediti delcontribuente, a condizione che i presupposti di tale disconoscimento nonderivino da un’attività di natura accertativa o rettificativa, ma emergano«sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione».Sullo specifico tema qui in esame, si è dunque affermato che è legittimoil disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controlloNumero registro generale 3162/2025Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 10596/2026Data pubblicazione 21/04/2026automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, qualoraesso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quantoeffettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali delladichiarazione dei redditi (Cass. n. 29582/2018). Per questa Corte, indefinitiva, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione didetrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verificadi dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti,non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo dellamaggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avvisodi recupero (Cass. n. 4360/2017; Cass. n. 24747/2020; più recentementev. anche Cass. n. 13898/2025).Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altredecisioni, secondo cui: «In tema di accertamenti e controlli delledichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensidegli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante uncontrollo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuenteo di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece,con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché ildisconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un creditod’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamentoavente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avvisodi recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario» (Cass. n.14949/2018; Cass. n. 11292/2016). Va infatti considerato che anchequest’ultimo orientamento subordina la legittimità del controlloautomatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo deldisconoscimento del credito d’imposta; potendo, quest’ultimo, appuntodipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenzaovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controlloNumero registro generale 3162/2025Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 10596/2026Data pubblicazione 21/04/2026automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivodella dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito).2.2. La sentenza impugnata, nell’affermare in termini generali ed assolutiche il disconoscimento di un credito d’imposta implichi «una preventivaverifica e valutazioni giuridiche» e, come tale, sia incompatibile con ilcontrollo automatizzato e debba essere preceduto da un atto di recuperoo da una previa comunicazione di irregolarità, si pone in contrasto con iprincipi poc’anzi richiamati, che invece impongono di distinguere i casi incui il disconoscimento comporti una valutazione giuridica da quelli in cui,invece, esso possa conseguire al semplice riscontro di dati esposti indichiarazione.Ad accertare in quale delle due anzidette ipotesi si colloca ildisconoscimento operato dall’Ufficio nel caso di specie dovrà dunqueprovvedere il giudice del rinvio.3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente