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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01902/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11637-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - [OSCURATO:PERSONA] del quinto dello stipendio R.G.N.11637/2022 Cron.

Rep.

Ud25/11/2025 avverso la sentenza n. 4849/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 3282/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta solo in parte la sua domanda, con condanna della Coop.

Labor a.r.l. (sua datrice di lavoro e subappaltatrice) al pagamento delle somme che la stessa aveva trattenuto ed omesso di versare a [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il lavoratore aveva ceduto il quinto dello stipendio.

La Corte d’appello ha confermato la decisione del tribunale quanto al rigetto della domanda di condanna anche di [OSCURATO:SOCIETA]. (committente) e del [OSCURATO:PERSONA] (appaltatore), questi ultimi due ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003.

2. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositatomemoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per motivazione contraddittoria con il capo non impugnato e passato in giudicato, concernente la condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, delle quote di cessione del quinto trattenute e non versate alla società finanziaria.

Si assume come tale statuizione sia logicamente incompatibile con la motivazione della sentenza che ha individuato quale unico creditore, nei confronti del datore – debitore ceduto, il cessionario erogatore del finanziamento.

Il motivo è infondato atteso che la Corte d’appello si è necessariamente pronunciata nei limiti del devoluto e questo comprendeva solo la mancata condanna, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, della committente [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’appaltatore [OSCURATO:PERSONA]; con la conseguenza che ogni pronuncia modificativa della statuizione adottata in primo grado nei confronti della datrice di lavoro avrebbe integrato il vizio di ultrapetizione.

2. Con i restanti motivi, che lo stesso ricorrente espone in modo unitario, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione della legge n. 311/2004, della legge n. 266/2005 e del d.P.R. n. 180 del 1950, titolo III, artt. 51, 52, 53, 54,

55. Inoltre, la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione agli artt. 1260, 1263 e 1264 c.c.

Infine, la violazione o falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. e del Consorzio per i crediti retributivi.

3. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono infondati per le ragioni già esposte da questa Corte in analogo contenzioso.

Con l’ordinanza n. 20039 del 2022 si è affermato che, con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione neiconfronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v.

Cass. n. 4713 del 2019; n. 1312 del 2015; n. 15364 del 2011; n. 23463 del 2009).

Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (v.

Cass. n. 1510 del 2001 e già Cass. n. 5786 del 1984; più recentemente, v.

Cass. n. 23463 del 2009; Cass. n. 13954 del 2006).

4. A tali principi si è attenuta la Corte di merito la cui pronuncia si sottrae pertanto alle censure mosse con i motivi di ricorso in esame.

Non vi è spazio alcuno per ravvisare una violazione delle disposizioni di legge denunciate il cui tenore letterale non consente di desumere quanto preteso dalla parte ricorrente, in contrasto con il consolidato indirizzo richiamato.

5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza nei confronti della controricorrente, con liquidazione come in dispositivo.

Non si provvede sulle spese nei confronti del Consorzio rimasto intimato.

7. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11637-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - [OSCURATO:PERSONA] del quinto dello stipendio R.G.N.11637/2022 Cron. Rep. Ud25/11/2025 avverso la sentenza n. 4849/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 3282/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta solo in parte la sua domanda, con condanna della Coop. Labor a.r.l. (sua datrice di lavoro e subappaltatrice) al pagamento delle somme che la stessa aveva trattenuto ed omesso di versare a [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il lavoratore aveva ceduto il quinto dello stipendio. La Corte d’appello ha confermato la decisione del tribunale quanto al rigetto della domanda di condanna anche di [OSCURATO:SOCIETA]. (committente) e del [OSCURATO:PERSONA] (appaltatore), questi ultimi due ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003. 2. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositatomemoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per motivazione contraddittoria con il capo non impugnato e passato in giudicato, concernente la condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, delle quote di cessione del quinto trattenute e non versate alla società finanziaria. Si assume come tale statuizione sia logicamente incompatibile con la motivazione della sentenza che ha individuato quale unico creditore, nei confronti del datore – debitore ceduto, il cessionario erogatore del finanziamento. Il motivo è infondato atteso che la Corte d’appello si è necessariamente pronunciata nei limiti del devoluto e questo comprendeva solo la mancata condanna, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, della committente [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’appaltatore [OSCURATO:PERSONA]; con la conseguenza che ogni pronuncia modificativa della statuizione adottata in primo grado nei confronti della datrice di lavoro avrebbe integrato il vizio di ultrapetizione. 2. Con i restanti motivi, che lo stesso ricorrente espone in modo unitario, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione della legge n. 311/2004, della legge n. 266/2005 e del d.P.R. n. 180 del 1950, titolo III, artt. 51, 52, 53, 54, 55. Inoltre, la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione agli artt. 1260, 1263 e 1264 c.c. Infine, la violazione o falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. e del Consorzio per i crediti retributivi. 3. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono infondati per le ragioni già esposte da questa Corte in analogo contenzioso. Con l’ordinanza n. 20039 del 2022 si è affermato che, con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione neiconfronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass. n. 4713 del 2019; n. 1312 del 2015; n. 15364 del 2011; n. 23463 del 2009). Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (v. Cass. n. 1510 del 2001 e già Cass. n. 5786 del 1984; più recentemente, v. Cass. n. 23463 del 2009; Cass. n. 13954 del 2006). 4. A tali principi si è attenuta la Corte di merito la cui pronuncia si sottrae pertanto alle censure mosse con i motivi di ricorso in esame. Non vi è spazio alcuno per ravvisare una violazione delle disposizioni di legge denunciate il cui tenore letterale non consente di desumere quanto preteso dalla parte ricorrente, in contrasto con il consolidato indirizzo richiamato. 5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza nei confronti della controricorrente, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti del Consorzio rimasto intimato. 7. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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