CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30892/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 13 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Messina il 15 aprile 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, commesso il 20 novembre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione: a) quanto al manc:ato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; b) ed in relazione alla omessa concessione della circostanza attenuanti generiche, di cui l'imputato sarebbe meritevole. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. I motivi di impugnazione sono meramente reiterativi di cloglianze già svolte con l'atto di appello ed aspecifici, in quanto non si confrontano puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene al riguardo alle pp. 2-3 della sentenza impugnata; i motivi di ricorso in esame devono, dunque, considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Nello specifico, la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto sottolineando che il ricorrente è stato in un primo momento ammesso al beneficio e che non sono emerse situazioni tali da rendere lo stesso meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co