Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22262/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

TTO

1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con l'ordinanza impugnata, ha stimato intempestiva (giacché intervenuta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento) la richiesta di rescissione del giudicato formulata in data 29 novembre 2024 dal difensore del condannato [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 15/12/2023 (irrev. il 30/04/2024) doveva ritenersi conosciuta dall’imputato (assente nel processo), cui, in data 6 giugno 2024 era stato personalmente notificato in carcere il provvedimento del pubblico ministero di esecuzione di pene concorrenti, che indicava anche il titolo oggi impugnato con il rimedio straordinario.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo, con un unico motivo, la inosservanza della norma processuale (art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.), in riferimento alla individuazione della data di conoscenza effettiva della sentenza divenuta irrevocabile per effetto della mancata tempestiva impugnazione.

Osserva il ricorrente che, se certamente il condannato aveva ricevuto la notificazione del provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, contenente indicazione degli estremi della sentenza divenuta irrevocabile, non poteva ritenersi avesse altrettanta contezza del contenuto della detta sentenza, non essendo a conoscenza dei rimedi esperibili e dei termini perentori che ne circoscrivono la praticabilità.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto.

4. Il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul punto (conoscenza della sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell’art. 37, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, così dispone: “1.

Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.

3. omissis.

4. omissis.”.

Tale è il testo della disposizione processuale che trova applicazione nella presente fattispecie.

In tema di rescissione del giudicato, infatti, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701-01; Sez. 5, ord. n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01).

5. Orbene, per “conoscenza della sentenza” non può che intendersi conoscenza dei dati identificativi della stessa, non certo conoscenza del contenuto della sentenza documento, giacché la doglianza -da proporre con il rimedio straordinario- non attiene al contenuto motivazionale della stessa, ma alla ignoranza (incolpevole) della emissione di quel titolo, emesso all’esito di un processo celebrato erroneamente in assenza dell’imputato.

Il dies a quo del termine di trenta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la presentazione della richiesta, ben può pertanto individuarsi, come ritenuto dalla Corte qui impugnata, nella data di notificazione dell'ordine di esecuzione (6 giugno 2024), con la conseguenza che la richiesta presentata il 29 novembre 2024, è da considerarsi certamente intempestiva (Sez. 2, n. 2608 del 14/12/2023, dep. 2024, Pinizzotto, n.m.; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994-01; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Carroccia, Rv. 281765-01).

Come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti, Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645-01; Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252-01; Sez. 1, n. 28624 del 26/03/2024, Binoshaj, non mass.), sul ricorrente grava un obbligo di diligenza, che si traduce nell’onere di allegare le circostanze di fatto dalle quali trarre il convincimento della conoscenza, in una certa data, del provvedimento irrevocabile del quale è richiesta la rescissione.

Tale prova, nella fattispecie, è del tutto mancata, avendo per converso la Corte impugnata dimostrato che la conoscenza legale del provvedimento impugnato doveva necessariamente datarsi al 6 giugno 2024.

6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

La pronta soluzione delle questioni proposte e l’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTO 1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con l'ordinanza impugnata, ha stimato intempestiva (giacché intervenuta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento) la richiesta di rescissione del giudicato formulata in data 29 novembre 2024 dal difensore del condannato [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 15/12/2023 (irrev. il 30/04/2024) doveva ritenersi conosciuta dall’imputato (assente nel processo), cui, in data 6 giugno 2024 era stato personalmente notificato in carcere il provvedimento del pubblico ministero di esecuzione di pene concorrenti, che indicava anche il titolo oggi impugnato con il rimedio straordinario. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo, con un unico motivo, la inosservanza della norma processuale (art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.), in riferimento alla individuazione della data di conoscenza effettiva della sentenza divenuta irrevocabile per effetto della mancata tempestiva impugnazione. Osserva il ricorrente che, se certamente il condannato aveva ricevuto la notificazione del provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, contenente indicazione degli estremi della sentenza divenuta irrevocabile, non poteva ritenersi avesse altrettanta contezza del contenuto della detta sentenza, non essendo a conoscenza dei rimedi esperibili e dei termini perentori che ne circoscrivono la praticabilità. 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto. 4. Il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul punto (conoscenza della sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell’art. 37, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, così dispone: “1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. 3. omissis. 4. omissis.”. Tale è il testo della disposizione processuale che trova applicazione nella presente fattispecie. In tema di rescissione del giudicato, infatti, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701-01; Sez. 5, ord. n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01). 5. Orbene, per “conoscenza della sentenza” non può che intendersi conoscenza dei dati identificativi della stessa, non certo conoscenza del contenuto della sentenza documento, giacché la doglianza -da proporre con il rimedio straordinario- non attiene al contenuto motivazionale della stessa, ma alla ignoranza (incolpevole) della emissione di quel titolo, emesso all’esito di un processo celebrato erroneamente in assenza dell’imputato. Il dies a quo del termine di trenta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la presentazione della richiesta, ben può pertanto individuarsi, come ritenuto dalla Corte qui impugnata, nella data di notificazione dell'ordine di esecuzione (6 giugno 2024), con la conseguenza che la richiesta presentata il 29 novembre 2024, è da considerarsi certamente intempestiva (Sez. 2, n. 2608 del 14/12/2023, dep. 2024, Pinizzotto, n.m.; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994-01; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Carroccia, Rv. 281765-01). Come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti, Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645-01; Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252-01; Sez. 1, n. 28624 del 26/03/2024, Binoshaj, non mass.), sul ricorrente grava un obbligo di diligenza, che si traduce nell’onere di allegare le circostanze di fatto dalle quali trarre il convincimento della conoscenza, in una certa data, del provvedimento irrevocabile del quale è richiesta la rescissione. Tale prova, nella fattispecie, è del tutto mancata, avendo per converso la Corte impugnata dimostrato che la conoscenza legale del provvedimento impugnato doveva necessariamente datarsi al 6 giugno 2024. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. La pronta soluzione delle questioni proposte e l’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino
Sentenza Cassazione n. 22262/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris