CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34888/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6511/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4141, depositata il 9 luglio 2019 , della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 4141, depositata il 9 luglio 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello della Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale col quale, in applicazione della l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 335, era stata rideterminata classe e rendita catastale di unità immobiliare ubicata in Roma (in catasto al fol. 401 , p.lla 30, sub 37); 1.1 –per quel che qui rileva, il giudice del gravame - andando in contrario avviso al decisum di primo grado - ha ritenuto che , ai fini della motivazione dell’atto impugnato, doveva ritenersi sufficiente «la sola indicazione della norma utilizzata dall’Ufficio per rettificare il classamento»e che, davanti all’Agenzia del Territorio, il contribuente avrebbe potuto contestare il riclassamento «attraverso una perizia di parte o altra documentazione da cui si evinca il minor valore dell’immobile»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi , ed ha depositato memoria ; l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 - col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 335, alla l. 27 luglio 2000, n. 212,artt. 6 e 7, alla l. l. 7 agosto 1990, n. 241,art. 3, al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 , artt. 2, 8 e 9, al r.d.l. n. 652 del 1939, art. 9, conv. in l. n. 1249 del 1939, al d.P.R.1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61, ed all’art. 97 Cost.;- si assume, in sintesi, che la gravata sentenza - nel far proprio l’orientamento espresso, in tema di motivazione dell’avviso di accertamento catastale, dalla richiamata pronuncia della Corte (Cass., 19 ottobre 2016, n. 21176)- non aveva considerato che, in successivi dictadella giurisprudenza di legittimità, si era affermato che, ai fini in questione, non poteva ritenersi sufficiente la mera evocazione delle disposizioni che (ex art. 1, comma 335, cit.) consentivano il riclassamento diffuso , essendosi, così, statuito che l’atto di riclassamento deve dar conto delle sue concrete ricadute sulla unità immobiliare oggetto della rettifica, con indicazione delle caratteristiche edilizie del fabbricato che hanno inciso sul diverso classamento; 1.2 – il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione del d.lgs. 30 luglio 1999,n. 300, art. 64, comma 3, sull’assunto che - nel rilevare la necessità di una perizia di parte - il giudice del gravame aveva pretermesso la considerazione dei dati emergenti dall’Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] (OMI) che attestavano un decremento deivalori immobiliari, al cui cospetto avrebbe dovuto ritenersi recessiva la stessa necessità di una perizia di parte; 1.3 –col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 , art. 23 - quater , conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135, così censurando la gravata pronuncia che - nell’evocare la possibilità di una contestazione del riclassamento davanti all’Agenzia del Territorio - non aveva considerato che detta Agenzia era stata soppressa; 1.4 – col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione degli artt. 100, 112 e 342 cod. proc. civ., ed assume che - risultando la pronuncia di prime cure fondata su di una doppia ratiodecidendi, l’una incentrata sul difetto di motivazione in ordine ai caratteri specifici dell’unità immobiliare, l’altra correlata all’omessa specificazione delle connotazioni tipologiche idonee a giustificare la comparazione con altre unità immobiliari -l’atto di appello non aveva censurato quella seconda ratio decidendi, così incorrendo nell’inammissibilità; 2. - il primo motivo - dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso -è fondato, e va accolto; 2.1– secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, cit., è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R.n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n.13390); 2.2- in particolare la Corte ha rimarcato che: -la disposizione di cui all’art. 1, comma 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.P.R.23 marzo 1998, n. 138;-i dati normativi che, così, vengono in considerazione - per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249) -esplicitano che la revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, commi5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento - in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali»- integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma3); -difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); -l’indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma1, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall’art. 1, c. 335, l. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento; -in definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare»; d.P.R.n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 2.3 - come assume la censura in trattazione - e per come risulta dallo stesso contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento - il giudice del gravame haeffettivamente risolto l’obbligo motivazionale, nella fattispecie rilevante, sotto l’esclusivo profilo dei presupposti giustificativi del riclassamento di natura diffusa - presupposti peraltro genericamente esposti nello stesso avviso di accertamento - senza considerare, con ciò, che l’atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe dell'unità immobiliare»; d.P.R.n. 138 del 1998, art. 8, comma3, cit.) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 3. – la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente; - in considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudiziodella pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte - accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi ; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il