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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23523/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare generico, poiché formulato senza osservare il dettato dell'art. 581, lett. a) cod. proc. pen. ed anzi con riferimento al contenuto integrale della pronuncia impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consiglieri estensore Il P idente OrTdflVi lo i [OSCURATO:PERSONA] DEPOST

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare generico, poiché formulato senza osservare il dettato dell'art. 581, lett. a) cod. proc. pen. ed anzi con riferimento al contenuto integrale della pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consiglieri estensore Il P idente OrTdflVi lo i [OSCURATO:PERSONA] DEPOST
Sentenza Cassazione n. 23523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris