CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 19129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOdato avviso alle parti;13 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta nel ricorso, in cui ci si duole della mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p 3f,;;Rp.,25 '2 [OSCURATO:PERSONA] E LENA I 3 oggi