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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32709/2025

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 17182/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen-tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. anche con riferimento all'art. 131bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiannento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu-ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro-scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Peraltro, questa Corte di legittimità ha più volte sottolineato che è inammis-sibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pro-nuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (cfr. Sez. 4, n. n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265 -

01. che ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, fi-nalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito; conf.

Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926 - 01).

3. A norma dell'ad 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2N. 1718212025 RG. 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce-dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MCORTE M CASSAZIONE U.R.P.

CENTRALE ez-Ae asà94:E\'olk-e 2'9 00\)Q e - SR,f P0,91,6‘. o (5%,_ \ Oì,ij.„.e. ìp-t, COlk 9° (.\\\%o QVQc) A.-)-091 LL' c (eA, 4vr\go. (Ae- ~¦rG- M\c,\\ e /1 et..

Yk,s, 1-N )L,G,Re kon,;(D9-0(,,,e CADL-4KktL pAN • 1,\--c),L (,01\/5/64.1fìcid: Aq W,(4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 17182/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen-tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. anche con riferimento all'art. 131bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiannento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu-ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro-scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Peraltro, questa Corte di legittimità ha più volte sottolineato che è inammis-sibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pro-nuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (cfr. Sez. 4, n. n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265 - 01. che ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, fi-nalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito; conf. Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926 - 01). 3. A norma dell'ad 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2N. 1718212025 RG. 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce-dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.MCORTE M CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE ez-Ae asà94:E\'olk-e 2'9 00\)Q e - SR,f P0,91,6‘. o (5%,_ \ Oì,ij.„.e. ìp-t, COlk 9° (.\\\%o QVQc) A.-)-091 LL' c (eA, 4vr\go. (Ae- ~¦rG- M\c,\\ e /1 et.. Yk,s, 1-N )L,G,Re kon,;(D9-0(,,,e CADL-4KktL pAN • 1,\--c),L (,01\/5/64.1fìcid: Aq W,(4
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