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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 06890/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 6 dicembre 2023 dal Tribunale di Pistoia di guida senza patente con recidiva nel biennio.

Rilevato che il ricorso, con cui si deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è stato tardivamente proposto (sent. app. del 25 febbraio 2025; 90 giorni per la motivazione e dunque 26 maggio 2025, data da cui decorrono i 45 giorni di cui all'art. 585, lett. c), cod. proc. pen.: termine finale 10 luglio 2025.

Il ricorso è stato presentato il 23 luglio 2025).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 6 dicembre 2023 dal Tribunale di Pistoia di guida senza patente con recidiva nel biennio. Rilevato che il ricorso, con cui si deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è stato tardivamente proposto (sent. app. del 25 febbraio 2025; 90 giorni per la motivazione e dunque 26 maggio 2025, data da cui decorrono i 45 giorni di cui all'art. 585, lett. c), cod. proc. pen.: termine finale 10 luglio 2025. Il ricorso è stato presentato il 23 luglio 2025). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06890/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris