CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 51651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Serbia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 5/12/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per maturata prescrizione; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Latina che, in data 16/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge con riguardo all'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale. Il difensore assume che il processo si è celebrato senza che l'imputato ne abbia avuto conoscenza in quanto tutte le notifiche, compresa la vocatio in iudicium, sono avvenute a mani del difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen., non essendo stato [OSCURATO:PERSONA] mai rinvenuto al domicilio dichiarato. Aggiunge che il difensore d'ufficio titolare è stato reiteratamente sostituito ex art. 97, comma 4, cod.proc.pen. sicché non vi sono elementi per ritenere l'effettività di un rapporto defensionale tra il legale d'ufficio designato alla difesa e il ricorrente. Pertanto, alla stregua dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di prova certa circa la conoscenza del processo da parte dell'imputato, deve ritenersi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e di quelli conseguenti; 2.2 la violazione di legge in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione in appello in quanto eseguita a mani del difensore d'ufficio in assenza di prova certa circa la conoscenza del processo da parte del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile. Dal decreto di citazione a giudizio consta che l'imputato nel corso delle indagini ha dichiarato il proprio domicilio al fine di ricevere le notificazioni relative al procedimento per il delitto di ricettazione instaurato nei suoi confronti. L'avvenuta impossibilità di eseguire le notifiche presso il domicilio dichiarato ha comportato l'esecuzione delle stesse a norma dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. a mani del difensore d'ufficio designato. Il difensore, che nulla aveva in precedenza eccepito pur avendo redatto l'impugnazione in appello, sostiene che la dichiarazione di assenza in entrambi i giudizi di merito sia inficiata da nullità assoluta per mancata conoscenza del processo da parte del prevenuto. 3.1 Premesso che nella specie non appare applicabile il principio sancito da Sez. Unite Ismail in tema di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 - 01), il postulato secondo cui l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudiciunn" trova un limite, oltre che nella rinunzia a comparire, nella eventuale emersione di circostanze attestanti la deliberata sottrazione a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01). L'indagine su detto ultimo profilo, strettamente connessa alla valutazione delle circostanze fattuali e allo sviluppo della progressione procedimentale, non è stata prospettata all'atto della verifica della costituzione delle parti né rappresentata in sede di ricorso. Pertanto a fronte di notifiche formalmente regolari, tenuto conto della clausola di salvaguardia in esordio dell'art. 420 quater cod.proc.pen. nonché del richiamo nell'art. 420 bis comma 2, codice di rito alla dichiarazione di domicilio quale situazione tipica suscettibile di fondare la dichiarazione d'assenza, i dubbi prospettati dalla difesa non paiono idonei ad integrare la prospettata nullità delle citazioni ma debbono trovare tutela nella disposizione di cui all'art. 629 bis cod.proc.pen. in cui la rescissione del giudicato è subordinata alla prova della incolpevole mancata conoscenza del processo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023 Se