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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 27579/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31343/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2505/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30 settembre 2021, notificata il 14 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., surrogandosi nei diritti di tre società assicurate, agì contro il vettore [OSCURATO:SOCIETA]. per il risarcimento del danno conseguente alla perdita delle merci che quelle gli avevano affidato in diverse occasioni per il trasporto, danno quantificato nell'importo di Euro 36.851,00, pari alla somma versata alle società assicurate; il tribunale di Bologna accolse la domanda ma limitò il risarcimento alla somma di Euro 270,03, in applicazione del limite di responsabilità di cui all'art.1696, secondo comma, c.c., sul rilievo che la società assicurativa non avesse fornito la prova (di regola spettante al mittente) del dolo o della colpa grave del vettore, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo; la Corte di appello di Bologna, in accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ha accolto la domanda nella sua integralità, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 36.851,00, oltre rivalutazione ed interessi; la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - in tutte le numerose occasioni in cui si era verificata la perdita della merce in esecuzione dei diversi trasporti affidatile dalle tre società assicurate con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mai il vettore aveva fornito informazioni sulle cause della perdita, sulle modalità e sulle circostanze di tempo e di luogo in cui essa si era verificata; ciò sia in risposta alle richieste di Ric. 2021 n. 31343 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -2- informazioni provenienti dalle società mittenti, sia nelle denunce presentate all'autorità di polizia; - solo in una occasione, in riscontro alle richieste presentate nell'interesse della società di assicurazione, aveva ipotizzato la commissione di una rapina, allegando, però, documenti afferenti ad un trasporto diverso da quello a cui si riferivano le richieste; - l'incapacità di fornire indicazioni in ordine alle circostanze di tempo e di luogo, alle modalità e alle cause dei numerosi smarrimenti delle merci affidatele dalle società mittenti era dimostrativa di una gravissima disorganizzazione nell'esercizio dell'attività professionale da parte del vettore, la quale costituiva condotta gravemente colposa, il cui accertamento escludeva, ai sensi dell'art.1696, ultimo comrna, c.c., l'applicazione dei limiti di responsabilità di cui al secondo comma del medesimo articolo; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico, articolato motivo; risponde [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; la società ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Il ricorso è improcedibile; la società ricorrente deduce che la sentenza impugnata le è stata notificata il 14 ottobre 2021 (p. 1 del ricorso); tale circostanza imponeva, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, notificato il 10 dicembre 2021, l'osservanza dell'onere di depositare copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. (art.369, secondo comma, n.2, c.p.c.); Ric. 2021 n. 31343 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -3- precisamente, poiché questo adempimento è funzionale a dimostrare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, nel rispetto del termine "breve" di 60 giorni dalla notifica della sentenza (artt.325 e 326 c.p.c.), il predetto onere non vi sarebbe stato nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata fosse stata depositata - come dedotto nel ricorso medesimo - in data 13 ottobre 2021, poiché in questo caso sarebbero passati meno di 60 giorni tra il deposito della sentenza e la notifica del ricorso per cassazione; la circostanza oggetto di quest'ultima deduzione, però, è smentita per tabulas dalla copia della sentenza impugnata versata in atti, da cui risulta che essa è stata in realtà depositata il precedente 30 settembre 2021, cosicché l'onere del ricorrente di depositare la relata di notifica della stessa sentenza doveva reputarsi sussistente; poiché dal riscontro eseguito sul fascicolo di causa la predetta relata non è stata rinvenuta, il ricorso deve allora essere dichiarato improcedibile, a norma del secondo comma dell'art.369 c.p.c.;

2. oltre che improcedibile, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è pure inammissibile; l'unico motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. in connessione con l'art. 1696 c.c.; la ricorrente deduce che, in base all'art.1696, quarto comma, c.c., il limite di responsabilità previsto a favore del vettore dal secondo comma del medesimo articolo, può essere disapplicato solo se il mittente assolve l'onere probatorio di dimostrare la colpa grave o il dolo del vettore medesimo; sostiene che, invece, nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe disapplicato i predetti limiti e condannato il vettore al risarcimento integrale, sebbene la predetta prova non fosse Ric. 2021 n. 31343 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -4- stata fornita, unicamente sulla base del rilievo che il vettore non aveva indicato le circostanze in cui si erano verificate le perdite; conclude che, in tal modo, il giudice del merito avrebbe operato una indebita inversione dell'onere probatorio, ponendo in capo al vettore il contrario onere di dimostrare l'assenza della colpa grave; il motivo è inammissibile; la Corte territoriale non ha violato il principio secondo il quale incombe sul mittente che invochi la disapplicazione del limite di responsabilità del vettore di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c., l'onere di provarne la colpa grave, ma ha reputato assolto tale onere sulla base delle emergenze di causa, ritenendo che la colpa grave del vettore fosse desumibile dalla gravissima disorganizzazione nell'esercizio dell'attività professionale, dimostrata dalla perdurante incapacità di fornire informazioni sulle cause, le modalità e le circostanze di tempo e di luogo delle numerose perdite di merci che si erano verificate; nel contestare questa statuizione, il motivo di ricorso per cassazione, ad onta del riferimento all'art. 2697 c.c., solo formalmente censura una insussistente violazione della regola di riparto dell'onere probatorio ma, nella sostanza, formula una critica ad un apprezzamento di fatto, che è di regola insindacabile in sede di legittimità, atteso che spetta al giudice del merito non solo la ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove ma anche la scelta, non censurabile per cassazione - ove, come nella specie, debitamente motivata - di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fati:i ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467, Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); Ric. 2021 n. 31343 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -5-

3. in definitiva, il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va dichiarato improcedibile;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

Per questi motivi la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfel:arie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, del'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31343/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2505/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30 settembre 2021, notificata il 14 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., surrogandosi nei diritti di tre società assicurate, agì contro il vettore [OSCURATO:SOCIETA]. per il risarcimento del danno conseguente alla perdita delle merci che quelle gli avevano affidato in diverse occasioni per il trasporto, danno quantificato nell'importo di Euro 36.851,00, pari alla somma versata alle società assicurate; il tribunale di Bologna accolse la domanda ma limitò il risarcimento alla somma di Euro 270,03, in applicazione del limite di responsabilità di cui all'art.1696, secondo comma, c.c., sul rilievo che la società assicurativa non avesse fornito la prova (di regola spettante al mittente) del dolo o della colpa grave del vettore, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo; la Corte di appello di Bologna, in accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ha accolto la domanda nella sua integralità, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 36.851,00, oltre rivalutazione ed interessi; la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - in tutte le numerose occasioni in cui si era verificata la perdita della merce in esecuzione dei diversi trasporti affidatile dalle tre società assicurate con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mai il vettore aveva fornito informazioni sulle cause della perdita, sulle modalità e sulle circostanze di tempo e di luogo in cui essa si era verificata; ciò sia in risposta alle richieste di Ric. 2021 n. 31343 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- informazioni provenienti dalle società mittenti, sia nelle denunce presentate all'autorità di polizia; - solo in una occasione, in riscontro alle richieste presentate nell'interesse della società di assicurazione, aveva ipotizzato la commissione di una rapina, allegando, però, documenti afferenti ad un trasporto diverso da quello a cui si riferivano le richieste; - l'incapacità di fornire indicazioni in ordine alle circostanze di tempo e di luogo, alle modalità e alle cause dei numerosi smarrimenti delle merci affidatele dalle società mittenti era dimostrativa di una gravissima disorganizzazione nell'esercizio dell'attività professionale da parte del vettore, la quale costituiva condotta gravemente colposa, il cui accertamento escludeva, ai sensi dell'art.1696, ultimo comrna, c.c., l'applicazione dei limiti di responsabilità di cui al secondo comma del medesimo articolo; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico, articolato motivo; risponde [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; la società ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Il ricorso è improcedibile; la società ricorrente deduce che la sentenza impugnata le è stata notificata il 14 ottobre 2021 (p. 1 del ricorso); tale circostanza imponeva, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, notificato il 10 dicembre 2021, l'osservanza dell'onere di depositare copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. (art.369, secondo comma, n.2, c.p.c.); Ric. 2021 n. 31343 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -3- precisamente, poiché questo adempimento è funzionale a dimostrare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, nel rispetto del termine "breve" di 60 giorni dalla notifica della sentenza (artt.325 e 326 c.p.c.), il predetto onere non vi sarebbe stato nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata fosse stata depositata - come dedotto nel ricorso medesimo - in data 13 ottobre 2021, poiché in questo caso sarebbero passati meno di 60 giorni tra il deposito della sentenza e la notifica del ricorso per cassazione; la circostanza oggetto di quest'ultima deduzione, però, è smentita per tabulas dalla copia della sentenza impugnata versata in atti, da cui risulta che essa è stata in realtà depositata il precedente 30 settembre 2021, cosicché l'onere del ricorrente di depositare la relata di notifica della stessa sentenza doveva reputarsi sussistente; poiché dal riscontro eseguito sul fascicolo di causa la predetta relata non è stata rinvenuta, il ricorso deve allora essere dichiarato improcedibile, a norma del secondo comma dell'art.369 c.p.c.; 2. oltre che improcedibile, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è pure inammissibile; l'unico motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. in connessione con l'art. 1696 c.c.; la ricorrente deduce che, in base all'art.1696, quarto comma, c.c., il limite di responsabilità previsto a favore del vettore dal secondo comma del medesimo articolo, può essere disapplicato solo se il mittente assolve l'onere probatorio di dimostrare la colpa grave o il dolo del vettore medesimo; sostiene che, invece, nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe disapplicato i predetti limiti e condannato il vettore al risarcimento integrale, sebbene la predetta prova non fosse Ric. 2021 n. 31343 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -4- stata fornita, unicamente sulla base del rilievo che il vettore non aveva indicato le circostanze in cui si erano verificate le perdite; conclude che, in tal modo, il giudice del merito avrebbe operato una indebita inversione dell'onere probatorio, ponendo in capo al vettore il contrario onere di dimostrare l'assenza della colpa grave; il motivo è inammissibile; la Corte territoriale non ha violato il principio secondo il quale incombe sul mittente che invochi la disapplicazione del limite di responsabilità del vettore di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c., l'onere di provarne la colpa grave, ma ha reputato assolto tale onere sulla base delle emergenze di causa, ritenendo che la colpa grave del vettore fosse desumibile dalla gravissima disorganizzazione nell'esercizio dell'attività professionale, dimostrata dalla perdurante incapacità di fornire informazioni sulle cause, le modalità e le circostanze di tempo e di luogo delle numerose perdite di merci che si erano verificate; nel contestare questa statuizione, il motivo di ricorso per cassazione, ad onta del riferimento all'art. 2697 c.c., solo formalmente censura una insussistente violazione della regola di riparto dell'onere probatorio ma, nella sostanza, formula una critica ad un apprezzamento di fatto, che è di regola insindacabile in sede di legittimità, atteso che spetta al giudice del merito non solo la ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove ma anche la scelta, non censurabile per cassazione - ove, come nella specie, debitamente motivata - di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fati:i ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467, Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); Ric. 2021 n. 31343 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -5- 3. in definitiva, il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va dichiarato improcedibile; 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfel:arie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, del'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove do
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