CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30696/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorreavverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato lapronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena, condizionalmentesospesa, di tre mesi di arresto ed € 500 di ammenda per il reato di cui di cuiall’art. 4 l. n. 110 del 1975;ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si denuncia violazionedi legge e vizio motivazionale rispettivamente in relazione al mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., ed inpunto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonsono consentiti, essendo riproduttivi di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello;osservato che, nella sentenza impugnata si evidenziava, quanto al primomotivo, la particolare offensività del manganello, in ferro, nonché la prontadisponibilità dello stesso, arguibile dal luogo ove esso era stato riposto; lamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta poigiustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (assenza di elementipositivi di valutazione), circostanza che rende la statuizione in parolainsindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi ealtri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Cortesecondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniegodella concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]