CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 17 gennaio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. come riqualificato il capo A, e di cui agli artt. art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975, 61 n. 2 cod. pen. (capo B), dichiarando l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B, rideterminando la pena in quella di mesi dieci di reclusione e conferma, nel resto, delle statuizioni adottate in primo grado anche in relazione alla domanda risarcitoria. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Con l'atto di appello era stato sottolineato che lo stesso Meloni era rimasto spaventato dal comportamento della vittima e che non è stato affrontato il punto devoluto con il gravame, relativo alle numerose contraddizioni in cui sarebbe incorso il dichiarante persona offesa. Si contesta, poi, il giudizio di attendibilità della parte civile, evidenziando le pagine in cui emergerebbero le contraddizioni del narrato della persona offesa non confermate nemmeno dal teste Popescu. 2.2.Con il secondo motivo si chiede che voglia essere ravvisata la legittima difesa introdotta dalla Legge n. 36 del 26 aprile 2019. Si tratta di aggressione subita, di notte, dall'imputato, ad opera della parte lesa, sfociata in una colluttazione, fatto avvenuto nelle pertinenze del ristorante di proprietà dell'imputato, già in stato di alterazione psichica per la discussione intervenuta con la fidanzata della persona offesa, tanto da munirsi di coltello in quanto spaventato per la presenza di tre contendenti. Sicché, sussisterebbe quanto meno la scriminante putativa della legittima difesa, in presenza del fondato timore vissuto dall'imputato di essere aggredito. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo devolve l'inammissibile rilettura di elementi di fatto, peraltro riportati per stralcio, prospettando una versione alternativa, rispetto a quella recepita dai giudici di merito, che pretenderebbe il riesame, non consentito a questa Corte, di fonti di prova già vagliate dalla Corte d'appello (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099. 3.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato tenuto conto del palese contrasto tra la prospettazione difensiva, circa la sussistenza della legittima difesa e i pacifici orientamenti della costante giurisprudenza di legittimità sul punto. Va condiviso, infatti, il ragionamento della Corte territoriale che ha escluso, anche dal punto di vista putativo, che l'agente nel caso di specie versasse nella convinzione di trovarsi nella condizione di essere aggredito dalla parte lesa. Si sottolinea, da parte della Corte territoriale che l'agente, pur a fronte del diverbio animato avuto con la fidanzata della persona offesa, aveva avuto con quest'ultima solo un diverbio verbale. Anzi, era stato proprio il Meloni, per primo, ad armarsi di coltello all'interno del locale, puntandolo alla gola del Costantin, rimasto fuori al ristorante per chiedergli spiegazioni del comportamento avuto con la sua fidanzata, intimandogli di andarsene, nonché colpendolo prima con un pugno e, poi, con un fendente all'addome. Non vi è, dunque, nella sentenza di secondo grado, alcun riferimento a condotta di violazione di domicilio da parte della vittima, rimasta sempre fuori al ristorante dell'imputato. Né sono descritte condotte commesse con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte della vittima, della fidanzata di questi o del terzo soggetto coinvolto nell'accaduto. Non emerge, inoltre, alcun elemento per reputare che l'agente abbia agito per eccesso colposo, per essersi trovato in stato di grave turbamento derivante da una situazione di pericolo in atto. Corretto, infine, è il riferimento che opera la Corte di appello al necessario requisito della adeguatezza dei mezzi usati per ferire la vittima. 4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2