CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44406/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva., in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 e 585 al cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Palermo logica, coerente e puntuale che ha valorizzato sia i gravi precedenti penali dell'imputato emergenti dal casellario giudiziale e, che l'inclinazione a delinquere del reo dimostrata anche dall'indifferenza al rispetto delle prescrizioni imposte (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/