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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20497/2026

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-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] –Sezione Staccata di Messina n. 5203/2017, depositata il 28/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti alla CTR della [OSCURATO:SOCIETA] il preavvisodi fermo amministrativo emesso al fine di riscuotere la somma di euro5.377,61, di cui euro 804,45 per tributi e relativi interessi e sanzioni.2.

Le ragioni del contribuente non trovavano sostanziale conforto neigradi di merito, e avverso la sentenza della CTR della [OSCURATO:SOCIETA] indicata inepigrafe, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sorretto daunico motivo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata.3.

Infine, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.con la quale, allegando che la pretesa tributaria contestata nel presentegiudizio è stata oggetto di integrale sgravio a seguito dell’annullamentoNumero registro generale 21034/2018Numero sezionale 4950/2026Numero di raccolta generale 20497/2026Data pubblicazione 17/06/2026disposto ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 119/2018, ha chiesto dichiararsi cessatala materia del contendere, a spese compensate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, si rileva che la presente controversia è afferente aIRPEF anno 2001, per un importo iscritto a ruolo di euro 533,43, maggioratodi interessi di mora per euro 240,65, aggio per euro 24,81 e spese di notificadi euro 5,56, per la complessiva somma di euro 804,45.1.1.

Tale carico è stato oggetto di integrale sgravio a seguitodell’annullamento disposto ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, come sievince dalla documentazione prodotta dal ricorrente e segnatamente dallaindicazione di un “residuo” pari a euro 0,00 della cartella di pagamento n.29520060003812285000, posta a fondamento, in parte qua, delprovvedimento di fermo amministrativo impugnato (cfr. doc. 1 allegato allamemoria illustrativa).2.

Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materiadel contendere.3.

In assenza di attività difensiva dell’intimata non si provvede in meritoalle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di fatto estintivosopravvenuto, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente ilpagamento del c.d.

"doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (arg. ex Cass. n. 31732 del2018; Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia delcontendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] –Sezione Staccata di Messina n. 5203/2017, depositata il 28/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti alla CTR della [OSCURATO:SOCIETA] il preavvisodi fermo amministrativo emesso al fine di riscuotere la somma di euro5.377,61, di cui euro 804,45 per tributi e relativi interessi e sanzioni.2. Le ragioni del contribuente non trovavano sostanziale conforto neigradi di merito, e avverso la sentenza della CTR della [OSCURATO:SOCIETA] indicata inepigrafe, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sorretto daunico motivo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata.3. Infine, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.con la quale, allegando che la pretesa tributaria contestata nel presentegiudizio è stata oggetto di integrale sgravio a seguito dell’annullamentoNumero registro generale 21034/2018Numero sezionale 4950/2026Numero di raccolta generale 20497/2026Data pubblicazione 17/06/2026disposto ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 119/2018, ha chiesto dichiararsi cessatala materia del contendere, a spese compensate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si rileva che la presente controversia è afferente aIRPEF anno 2001, per un importo iscritto a ruolo di euro 533,43, maggioratodi interessi di mora per euro 240,65, aggio per euro 24,81 e spese di notificadi euro 5,56, per la complessiva somma di euro 804,45.1.1. Tale carico è stato oggetto di integrale sgravio a seguitodell’annullamento disposto ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, come sievince dalla documentazione prodotta dal ricorrente e segnatamente dallaindicazione di un “residuo” pari a euro 0,00 della cartella di pagamento n.29520060003812285000, posta a fondamento, in parte qua, delprovvedimento di fermo amministrativo impugnato (cfr. doc. 1 allegato allamemoria illustrativa).2. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materiadel contendere.3. In assenza di attività difensiva dell’intimata non si provvede in meritoalle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di fatto estintivosopravvenuto, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente ilpagamento del c.d. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (arg. ex Cass. n. 31732 del2018; Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia delcontendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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