CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19144/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliat i in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 36 , presso il proprio studio, rappresenta t i e dife s i da s é stessi ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 86/2021depositata in data 11.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.7.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 19144/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con reclamo ex art. 630 c.p.c. de l 16.1.2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma aveva dichiar ato l’inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi eseguito nei confronti del Ministero della Giustizia da soggetto non meglio identificato , perché da essi reclamanti (già creditori intervenuti) tardivamente iscritto a ruolo e, per l’effetto, aveva dichiaratoestinta la procedura n . 24198/2012 R . G . E . Il Tribunale di Roma rigettò il reclamo con sentenza n. 86/2021; la Corte d’appello, adita dai reclamanti, dichiarò però l’inammissibilità del reclamo ex art.630 c.p.c., giacché la fattispecie estintiva in rilievo consisteva in una estinzione “atipica”, donde la necessità di procedere con opposizione ex art. 617 c.p.c. e non con reclamo. Avversodetta sentenza ricorrono ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; il Ministero della Giustizia ha depositato “atto di costituzione”. Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 630 e 562 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per aver la Corte d’appello ritenuto che l’ordinanza reclamata consistesse in un provvedimento di estinzione “atipica”, quando invece essa rientrava in pieno in causa tipica di estinzione, perché prevista dal combinato disposto dei citati artt. 630 e 562 c.p.c. N. 19144/21R.G. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché la soluzione adottata dalla Corte romana si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. 2.1 – Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., difettando esso di informazioniessenziali ai fini del decidere. Infatti, non viene anzitutto riportato l’esatto contenuto della reclamata ordinanza del g.e., se non uno stralcio, contenente peraltro riferimenti incerti alla stessa fattispecie estintiva applicata dal medesimo giudice : ciò risulta palese ove si consideri che, in detta porzione del provvedimento, il g.e. fa riferimento ad una presunta tardiva iscrizione a ruolo dell’esecuzione da parte degli odierni ricorrenti,già creditori intervenuti, ma in guisa incompatibile con la normativa applicabile ratione temporis e con le stesse risultanze processuali . Infatti, all’epoca della notifica del pignoramento in questione (6.6.2012), l’art. 5 43, comma 4, c.p.c. previgente prevedeva che il fascicolo dell’esecuzione mobiliare presso terzi era formato direttamente dalla cancelleria, previa consegna del pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario: l’iscrizione a ruolo, dunque, costituiva adempimento officioso e non necessitava di alcuna (ulteriore, rispetto al pignoramento) iniziativa del creditore pignorante. Non a caso, la procedura esecutiva per cui è processo reca il n. 24198/2012 R.G. E., il che implica necessariamente che essa era stata regolarmente iscritta a ruolo e che il riferimento operato, sul punto, dal g.e., è da ritenersi comunque improprio, non essendo neppure ipotizzabile che abbia potuto applicarsi il disposto del“nuovo” art. 543, comma 4, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 132/2014 , conv. in N. 19144/21R.G. legge n.162/2014, perché entrato in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia dopo qualche giorno dall’adozione della stessa ordinanza per cui è processo (emessa, come detto, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Sia il g.e. (nella parte del provvedimento riprodotta in ricorso) che la Corte d’appello di Roma(con la sentenza qui impugnata) fanno quindi riferimento ad una ipotesi -tardiva iscrizione a ruolo da parte del creditore intervenuto - che è impossibile essersi verificata in termini e che costituisce certamente frutto di improprietà lessicale, sicché,a maggior ragione, i ricorrenti avrebbero dovuto esporre dettagliatamente, se non anche riprodurre integralmente, il contenuto della stessa ordinanza reclamata, al fine di consentire a questa Corte di esattamente inquadrare la stessa fattispecieestintiva, onde poi verificare quale fosse il rimedio esperibile. Correlativamente, l’esposizione del ricorso risulta anche deficitaria in relazione ai motivi posti a sostegno del reclamo ex art. 630 c.p.c., giacché non è dato conoscere quali fossero le ragioni per cui gli odierni ricorrenti s’erano doluti dell’erroneità dell’ordinanza estintiva; ciò tanto più che, in ricorso (e specialmente col primo mezzo) si fa riferimento ad una ipotesi di causa di estinzione tipicaapplicata dal g.e., derivante – in tesi – dal combinato disposto degli artt. 630 e 562 c.p.c., disposizione quest’ultima senz’altro eccentrica rispetto alla fattispecie che occupa, concernendo essa la sola e spropriazione forzata immobiliare. Sempre in correlazione, difetta in ricorso anche l’esposizione delle ragioni per cui il giudice di primo grado, pur non rilevando l’inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c., lo aveva rigettato nel merito, ritenendolo infondato. N. 19144/21R.G. Da quanto precede, discende dunque l’inammissibilità del ricorso, perché questa Corte – anche ad ipotizzare l’erroneità della decisione d’appello circa l’inquadramento della fattispecie estintiva e, dunque, circa il rimedio esperibile, quand’anche, cioè, il g.e. avesse originariamente inteso riferirsi al disposto dell’art. 497 c.p.c., come pure sostenuto in ricorso – non è stata messa in condizione di apprezzare, dalla mera lettura del ricorso stesso , la potenziale decisività delle censure avanzate , nell’ottica del compl essivo esito della controversia. 3.1 – In definitiva, il ricorso è i nammiss ibile . Nulla va disposto sulle spese di lite, giacché il Ministero s’è limitato a depositare un “atto di costituzione”, non consistente nel dispiegamento di difesaalcuna (Cass. n. 16921/2017) . In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello st ess