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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 257/1987

ECLI:IT:COST:1987:257
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Il 23 agosto 1982, [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario E.R.S.U. - (già Opera universitaria della [OSCURATO:PERSONA] di Urbino), deposita presso il Pretore di Urbino, in funzione di Giudice del lavoro, ricorso contro l'E.R.S.U. per ottenerne il trattamento economico previsto dall'art. 11 della legge 19 ottobre 1981, n. 30, della Regione Marche, riconosciutogli con delibere 27 aprile 1982, n. 6 (ma, rectius, 7 aprile), e 4 giugno 1982, n. 53, del Consiglio di amministrazione dell'Ente, entrambe peraltro annullate dalla Giunta regionale in sede di controllo.

Il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, quarto comma, della legge 19 ottobre 1981, n. 30, della Regione Marche, che dispone il subentro degli E.R.S.U. nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere delle Università delle Marche, inclusa fra queste la [OSCURATO:PERSONA] di Urbino, mentre il Ministero della pubblica istruzione, con D.M. 31 ottobre 1979, in attuazione della normativa di cui all'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferisce alla Regione Marche i beni e il personale delle sole Università statali di Ancona, Camerino e Macerata. [OSCURATO:PERSONA] di Urbino, con ordinanza del 14 ottobre 1982, riconosciuta la non manifesta infondatezza dell'eccezione, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo e quarto comma, e 17, primo comma, della citata legge della Regione Marche del 19 ottobre 1981, n. 30.

2. - [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in giudizio, confuta l'assunto del giudice remittente, in particolare per quanto riguarda l'art. 44, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce alle Regioni le funzioni dello Stato, mentre con il secondo comma trasferisce gli enti pubblici (nella specie le Opere universitarie) diversi dallo Stato.

Quanto al D.M. 31 ottobre 1979, esso è sostanzialmente integrato e modificato dal d.l. 31 ottobre 1979, n. 536, che prevede ai fini del trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici accertamento ad opera di apposita commissione.

3. - La parte ricorrente sostiene, invece, che il pluralismo culturale, garantito come valore costituzionale nel nostro ordinamento, fonda una lettura delle norme richiamate nel senso che esse conservino articolazione e differenziazione alle istituzioni universitarie e al loro supporto assistenziale, riconoscendo duplicità di regime per quelle statali trasferite alle regioni e per quelle libere.

Con ordinanza del 14 ottobre 1982, il Pretore di Urbino, adito in funzione di Giudice del lavoro, per conoscere del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), per ottenerne il competente trattamento economico, su eccezione del ricorrente, solleva in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge regionale 19 ottobre 1981, n. 30, nella parte (art. 16, quarto comma) in cui dispone che "gli ERSU subentrano nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle opere" delle Università delle Marche, includendovi la [OSCURATO:PERSONA] di Urbino.

La questione di legittimità costituzionale è estesa dal giudice remittente anche al secondo comma dello stesso art. 16 e al primo comma del successivo art. 17, che rispettivamente dispongono lo scioglimento delle Opere universitarie e il trasferimento del loro personale alla Regione.

Ritiene il giudice remittente che "le questioni sollevate hanno nella causa una rilevanza assorbente e preliminare rispetto ad ogni altra, investendo la legittimazione a contraddire la domanda.

Infatti, se venissero accolte, il rapporto controverso non farebbe più capo all'E.R.S.U., ma all'Opera dell'Università libera, (che tornerebbe così a funzionare, analogamente a quanto avvenuto per le istituzioni pubbliche di assitenza e beneficenza a seguito della sentenza 30 luglio 1981 n. 173 della Corte Costituzionale)".

Giudica questa Corte che l'asserita rilevanza è smentita dalla formulazione del petitum.

Nei confronti dell'Ente regionale, la parte attrice tende infatti a far valere, in linea oggettivamente principale, una pretesa di contenuto patrimoniale, qualificata proprio dal ricorso al Pretore in funzione di Giudice del lavoro, e derivante da un rapporto d'impiego.

Il difetto di rilevanza della questione consegue perciò all'oggetto della domanda, volto all'accertamento di un credito per retribuzioni con richiesta di condanna al pagamento delle stesse a carico del convenuto Ente, preventivamente individuato come legittimato passivo attraverso la scelta del Giudice e del rito.

La questione, così come è proposta nella specie, è inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo e quarto comma, e dell'art. 17, primo comma, della legge della Regione Marche 19 ottobre 1981, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Urbino con ordinanza del 14 ottobre 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987. Il cancelliere: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Il 23 agosto 1982, [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario E.R.S.U. - (già Opera universitaria della [OSCURATO:PERSONA] di Urbino), deposita presso il Pretore di Urbino, in funzione di Giudice del lavoro, ricorso contro l'E.R.S.U. per ottenerne il trattamento economico previsto dall'art. 11 della legge 19 ottobre 1981, n. 30, della Regione Marche, riconosciutogli con delibere 27 aprile 1982, n. 6 (ma, rectius, 7 aprile), e 4 giugno 1982, n. 53, del Consiglio di amministrazione dell'Ente, entrambe peraltro annullate dalla Giunta regionale in sede di controllo. Il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, quarto comma, della legge 19 ottobre 1981, n. 30, della Regione Marche, che dispone il subentro degli E.R.S.U. nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere delle Università delle Marche, inclusa fra queste la [OSCURATO:PERSONA] di Urbino, mentre il Ministero della pubblica istruzione, con D.M. 31 ottobre 1979, in attuazione della normativa di cui all'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferisce alla Regione Marche i beni e il personale delle sole Università statali di Ancona, Camerino e Macerata. [OSCURATO:PERSONA] di Urbino, con ordinanza del 14 ottobre 1982, riconosciuta la non manifesta infondatezza dell'eccezione, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo e quarto comma, e 17, primo comma, della citata legge della Regione Marche del 19 ottobre 1981, n. 30. 2. - [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in giudizio, confuta l'assunto del giudice remittente, in particolare per quanto riguarda l'art. 44, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce alle Regioni le funzioni dello Stato, mentre con il secondo comma trasferisce gli enti pubblici (nella specie le Opere universitarie) diversi dallo Stato. Quanto al D.M. 31 ottobre 1979, esso è sostanzialmente integrato e modificato dal d.l. 31 ottobre 1979, n. 536, che prevede ai fini del trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici accertamento ad opera di apposita commissione. 3. - La parte ricorrente sostiene, invece, che il pluralismo culturale, garantito come valore costituzionale nel nostro ordinamento, fonda una lettura delle norme richiamate nel senso che esse conservino articolazione e differenziazione alle istituzioni universitarie e al loro supporto assistenziale, riconoscendo duplicità di regime per quelle statali trasferite alle regioni e per quelle libere. Con ordinanza del 14 ottobre 1982, il Pretore di Urbino, adito in funzione di Giudice del lavoro, per conoscere del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), per ottenerne il competente trattamento economico, su eccezione del ricorrente, solleva in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge regionale 19 ottobre 1981, n. 30, nella parte (art. 16, quarto comma) in cui dispone che "gli ERSU subentrano nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle opere" delle Università delle Marche, includendovi la [OSCURATO:PERSONA] di Urbino. La questione di legittimità costituzionale è estesa dal giudice remittente anche al secondo comma dello stesso art. 16 e al primo comma del successivo art. 17, che rispettivamente dispongono lo scioglimento delle Opere universitarie e il trasferimento del loro personale alla Regione. Ritiene il giudice remittente che "le questioni sollevate hanno nella causa una rilevanza assorbente e preliminare rispetto ad ogni altra, investendo la legittimazione a contraddire la domanda. Infatti, se venissero accolte, il rapporto controverso non farebbe più capo all'E.R.S.U., ma all'Opera dell'Università libera, (che tornerebbe così a funzionare, analogamente a quanto avvenuto per le istituzioni pubbliche di assitenza e beneficenza a seguito della sentenza 30 luglio 1981 n. 173 della Corte Costituzionale)". Giudica questa Corte che l'asserita rilevanza è smentita dalla formulazione del petitum. Nei confronti dell'Ente regionale, la parte attrice tende infatti a far valere, in linea oggettivamente principale, una pretesa di contenuto patrimoniale, qualificata proprio dal ricorso al Pretore in funzione di Giudice del lavoro, e derivante da un rapporto d'impiego. Il difetto di rilevanza della questione consegue perciò all'oggetto della domanda, volto all'accertamento di un credito per retribuzioni con richiesta di condanna al pagamento delle stesse a carico del convenuto Ente, preventivamente individuato come legittimato passivo attraverso la scelta del Giudice e del rito. La questione, così come è proposta nella specie, è inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo e quarto comma, e dell'art. 17, primo comma, della legge della Regione Marche 19 ottobre 1981, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Urbino con ordinanza del 14 ottobre 1982. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987. Il cancelliere: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 257/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris