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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 04021/2025

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uente DECRETO sul ricorso 12460-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PIETRO D’EGIDIO, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2162 del 2023 della Corte d’appello di Bari, depositata il 27 novembre 2023, nella causa 1647 del 2021, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, tenendo conto del recente consolidarsi degli orientamenti di questa Corte sulle questioni dibattute e dei profili di complessità già riscontrati dai giudici d’appello nel disporre la compensazione delle spese; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese del giudizio.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 12460-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PIETRO D’EGIDIO, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2162 del 2023 della Corte d’appello di Bari, depositata il 27 novembre 2023, nella causa 1647 del 2021, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, tenendo conto del recente consolidarsi degli orientamenti di questa Corte sulle questioni dibattute e dei profili di complessità già riscontrati dai giudici d’appello nel disporre la compensazione delle spese; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese del giudizio. Rom
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