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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 24560/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24515/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N.23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12,presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 4857/2015depositata il 17/09/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di Rieti, con sentenza n. 139/10/2003 accoglieva parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Paola avverso l'avviso di accertamento n. 880010100160/2008, per l'anno di imposta 2004, avente ad oggetto il recupero a tassazione della plusvalenza, non dichiarata, di cessione di azienda (in relazione ad attività di impresa farmaceutica) per un importo complessivo di euro 458.807,00.

In particolare, la CTP: - riduceva il recupero ad euro 203.647,00 , alla stregua di un procedimento valutativo secondo il quale dal valore accertato dovevano essere detratti il costo di acquisto dell’azienda, ammontante ad euro 155.160,00, ed oneri accessori, determinati forfetariamente in euro 100.000,00; - riteneva, inoltre, assoggettabile a tassazione separata l'importo della plusvalenza, nonostante che tale richiesta non fosse stata avanzata in fase di dichiarazione.

L'Agenzia delle entrate proponeva appello.

Con sentenza n. 4857/10/2015, depositata il 17/09/2015, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva il gravame.

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con un motivo.

Resisteva l’Agenzia.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, in persona del Sost.

Proc.

Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], consta aver depositato, addì 23 marzo 2023, requisitoria scritta mediante la quale conclude per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: i llegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. per violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché dell'art. 58, comma 1, del D.P.R. n 917 del 22 dicembre 1986 in relazione al principio di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.

A fronte di quanto precede, la contribuente ha depositato istanza addì 27 luglio 2021 di cessazione della materia del contendere, rappresentando quanto segue: - nelle more del giudizio ha aderito alla definizione agevolata dei ruoli, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 1 dicembre 2016, presentando a tal fine due apposite dichiarazioni di adesione; - ha ricevuto la comunicazione delle somme dovute ed ha provveduto a versare tutte le rate dei piani; - in tal guisa ha definito l’intera pretesa impositiva riguardante il presente giudizio, recata nei corrispondenti titoli (cartella di pagamento n. 09620090006912617; cartella di pagamento n. 09609620100019733656000 e cartella di pagamento n. 0962015001006995400).

All’atto sono allegati i documenti rilevanti.

Giusta l’evocata e documentata definizione dell’intera pretesa impositiva, non avendo l’Agenzia delle entrate, nonostante il tempo trascorso, opposto alcunché alla superiore istanza, deve , come richiesto, dichiararsi cessata la materia del contendere e per l’effetto estinto il giudizio, con compensazione tra le parti delle spese.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere e per l’effetto estinto il giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24515/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N.23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12,presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 4857/2015depositata il 17/09/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di Rieti, con sentenza n. 139/10/2003 accoglieva parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Paola avverso l'avviso di accertamento n. 880010100160/2008, per l'anno di imposta 2004, avente ad oggetto il recupero a tassazione della plusvalenza, non dichiarata, di cessione di azienda (in relazione ad attività di impresa farmaceutica) per un importo complessivo di euro 458.807,00. In particolare, la CTP: - riduceva il recupero ad euro 203.647,00 , alla stregua di un procedimento valutativo secondo il quale dal valore accertato dovevano essere detratti il costo di acquisto dell’azienda, ammontante ad euro 155.160,00, ed oneri accessori, determinati forfetariamente in euro 100.000,00; - riteneva, inoltre, assoggettabile a tassazione separata l'importo della plusvalenza, nonostante che tale richiesta non fosse stata avanzata in fase di dichiarazione. L'Agenzia delle entrate proponeva appello. Con sentenza n. 4857/10/2015, depositata il 17/09/2015, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva il gravame. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con un motivo. Resisteva l’Agenzia. Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], consta aver depositato, addì 23 marzo 2023, requisitoria scritta mediante la quale conclude per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: i llegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. per violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché dell'art. 58, comma 1, del D.P.R. n 917 del 22 dicembre 1986 in relazione al principio di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione. A fronte di quanto precede, la contribuente ha depositato istanza addì 27 luglio 2021 di cessazione della materia del contendere, rappresentando quanto segue: - nelle more del giudizio ha aderito alla definizione agevolata dei ruoli, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 1 dicembre 2016, presentando a tal fine due apposite dichiarazioni di adesione; - ha ricevuto la comunicazione delle somme dovute ed ha provveduto a versare tutte le rate dei piani; - in tal guisa ha definito l’intera pretesa impositiva riguardante il presente giudizio, recata nei corrispondenti titoli (cartella di pagamento n. 09620090006912617; cartella di pagamento n. 09609620100019733656000 e cartella di pagamento n. 0962015001006995400). All’atto sono allegati i documenti rilevanti. Giusta l’evocata e documentata definizione dell’intera pretesa impositiva, non avendo l’Agenzia delle entrate, nonostante il tempo trascorso, opposto alcunché alla superiore istanza, deve , come richiesto, dichiararsi cessata la materia del contendere e per l’effetto estinto il giudizio, con compensazione tra le parti delle spese. P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere e per l’effetto estinto il giudizio.
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