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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 04001/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7874/2025 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] 256, DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] 33, DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] d'Alterio -intimato- avverso la SENTENZA n. 767/2025 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7874/2025 Numero sezionale 85/2026 Numero di raccolta generale 4001/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7874/2025 Numero sezionale 85/2026 Numero di raccolta generale 4001/2026 Data pubblicazione 23/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7874/2025 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] 256, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] 33, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] d'Alterio -intimato- avverso la SENTENZA n. 767/2025 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7874/2025 Numero sezionale 85/2026 Numero di raccolta generale 4001/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7874/2025 Numero sezionale 85/2026 Numero di raccolta generale 4001/2026 Data pubblicazione 23/02/2026
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