CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48724/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ma in realtà si vorrebbe una differente valutazione del merito che non è ammessa in sede di legittimità. Rilevato, infatti, che il giudice a quo ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, rispetto alla assenza di una qualsiasi giustificazione del possesso della mazza di legno lunga 45 cm.da parte dell'imputato. Considerato, quindi, che il Conca nel lamentare il vizio di omessa motivazione non si è confrontato con i compiuti ragionamenti logici e giuridici contenuti nella sentenza impugnata. Rilevato, poi, che con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen., questione che, però, non risulta essere stata oggetto del giudizio di merito non emergendo una simile istanza dalla sentenza impugnata e non avendo dedotto il Conca l'omessa pronuncia sul punto. Considerato, al riguardo, che con il ricorso per cassazione non possono essere sollevate questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame o - nella ipotesi di sentenza inappellabile - che non sia state dedotte nel giudizio di merito al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 24 novemb