CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29968/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1337/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, n1236/2017, depositata il 15/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Avviso di accertamento Società a ristretta base -estinzione - legittimazione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 21 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] –socio unico della Residenza le [OSCURATO:SOCIETA]., estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 14 marzo 2008 –avviso di accertamento n. T8M03T300124/2011 emesso dall’Ufficio nei confronti della società con il quale accertava in capo a quest’ultima maggiori utili extracontabili realizzati nel 2007. In particolare, rettificavain aumento il prezzo di vendita di alcuni appartamenti ceduti dalla societànel corso dell'anno 2007. 1.1. L’Ufficio emetteva due ulteriori avvisi di accertamento (estranei a questo giudizio)con il primo rettificava il reddito di capitale della socia, assumendo , in ragione dell’accertamento societario, e stante la ristretta base societaria, la distribuzione degli utili ; con il secondo, faceva valere la responsabilità della socia per il debito tributario della società ex art. 2495 cod. civ. e x art. 36 d.P.R . n. 602 del 1973). 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo societario innanzi alla C.t.p. di Massa che accoglieva solo parzialmente il ricorso ritenendo, nel merito del recupero,che l’ammontare dei maggiori ricavi accertati in capo alla societàfosse inferiore rispetto a quanto ritenuto dall’Ufficio. La C.t.r. confermava integralmente la sentenza rigettando gli appelli di entrambe le parti. 2.1. Inoltre, con separati ricorsi impugnava anche gli altri due atti impositivi (i due relativi giudizi, giunti anch’essi in cassazione sono chiamati alla stessa odierna camera di consiglio). 3. Avverso la sentenza di cui all’epigrafe, che ha deciso sull’atto impositivo societario, [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente propone quattro motivi. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 1.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs.21 novembre 2014, n. 175 e degli artt. 2495, secondo comma, e 2697 cod. civ. Criticala sentenza impugnata laddove afferma che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 2495 cod. civ.e che in seguito all’estinzione di una società di capitali, si verifica un fenomeno, equivalente a quello di tipo successorio per le persone fisiche, in ragione del quale i soci della società estinta rispondonodelle obbligazioni della società fino alla concorrenza delle somme ricosse in base al bilancio finale di liquidazione; che, tuttavia, perché tale norma possa trovare effettiva applicazione, l'Ufficio deve prima accertare l'esistenza dell'obbligazione fiscale nei confronti della società, notificando il relativo avviso agli ex soci, quali persone potenzialmente responsabili nei limiti predetti dell'adempimento delle obbligazioni sociali. Con una prima censura osserva che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, recante norme sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e che l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di una società non più esistente. Con una seconda censura assume che la C.t.r. non av rebbe correttamente applicato l’art. 2495, secondo comma, cod. civ., non avendo rilevato che l'Ufficio non aveva né allegato né provato la percezione disomme in base al bilancio finale di liquidazione. 1.2. Con il secondomotivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Si duole del fatto che la C.t.r. non abbia rilevato che mancavano agli atti, e non erano nemmeno stati allegati all’atto impositivo , i verbali dei contraddittori degli acquirenti degli immobili e gli estratti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 conto bancari dei medesimi; che, pertanto, la prova indiziaria di maggiori ricavi si fondava su fatti la cui inesistenza agli atti del processo era stata allegata;che ne era stato omesso il relativo esame. 1.3. Con il terzo motivo denuncia, nuovamente,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Osserva che in appello aveva prodotto una relazione tecnica per provare che i corrispettivi di vendita dichiarati negli atti di vendita delle abitazioni erano congrui e coerenti rispetto ai valori di mercato di immobili similari; che, ciononostante ne era stato omesso l’esame. 1.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma lett. d) d.P.R.26 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727e 2697 cod. civ. Assume che l’esistenza di attività non dichiarate da parte della società non siastata desunta dalla C.t.r. sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti,non essendo stato provato il fatto giuridico noto (costituito dai verbali di interrogatorio degli acquirenti e dagli estratti conto) dal quale poter dedurre quello ignorato. 2. Deve rilevarsi di ufficio l’inammissibilità originaria del ricorsoper difetto di legitimatio ad causam. 2.1.In primo luogo resta esclu so , secondo il recente arresto delle Sezioni Unite,che il rilievo della questione sia precluso dalla formazione del giudicato implicito. Per regola generale la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravameex art. 161, primo comma cod. proc. civ., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità -il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio. A tale regola, tuttavia, si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni c.d. fondanti (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data). Tra le violazioni che evocano una patologia di questo tipo vi è anche il difetto di legitimatio ad causam (Cass. Sez. U. 29/08/2025, n. 24712). 2.2. Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità dellasocietà cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'A.F. e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi e contributi) degli effetti dell'estinzione dellasocietà si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo, cioè dalla data del 13 dicembre 2014 o successivamente. Lo ius superveniens, quindi, non si applica alla fattispecie, perché è pacifico che laResidenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata cancellata già nel 2008. 2.3. Deve rilevarsi, tuttavia, che, come riferito dalla stessa ricorrente, l’atto impositivo qui impugnato, vedeva come unico destinatario la società. Del resto, risulta che la socia era destinataria, in proprio, di altri atti impositivi con iquali si contestava, con il primo , maggiori redditidi capitale in ragione della presunzione di distribuzione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 degli utili extra-contabili e, con il secondo, verso la sua responsabilità exartt. 2495 e 36 d.P.R. n. 600 del 1973 per il debito societario . La ricorrente pertanto,è priva di legittimazione ad impugnare l’atto impositivo indirizzato alla società, sia nella eventuale qualità di rappresentante legale della stessa, attesa l’estinzione dell’ente, sia , a maggior ragione nella qualità di mera socia. 2.4. Deve escludersi, per altro, che la legittimazione possa discendere dal solo fatto che la ricorrente sia stata destinataria della notifica dell’avviso societario. La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica (Cass. 14/05/2025, n. 12864). 2.5. L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam, sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione e comporta, a norma dell'art. 382 cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Cass.27/12/2024, n. 34549, Cass. 21/02/2020, n. 4536). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato perché la domanda non poteva essere proposta;la sentenza impugnata va cassata senza rinvio exart. 382 co. proc. civ. Le spese del giudizio restano compensate in ragione del rilievo di ufficiodella questione dirimente. P.Q.M