CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1995
Cassazione n. 20459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1995 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34832_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 99 comma 4 seconda parte cod. pen. e 73 comma 5 in relazione al comma 4 e 80 comma 1 lettera a) del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 431, 500, 511 e 192 cod proc. pen. e il vizio di motivazione è da ritenersi non specifico atteso che prospettai deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto; rilevato che tale motivo è inoltre manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, il quale, compiutamente e puntualmente, rappresenta l'iter-logico giuridico seguito dal giudicante (Cfr. pp. 1-3 della sent. di appello) ed in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, con precipuo riferimento al riconoscimento fotografico, laddove esso manifesti immediatamente l'assenza di dubbi in proposito (in quanto i testimoni si sono espressi in termini di certezza: Cfr. p. 2 ultime righe) e laddove sia correttamente motivato dal giudicante con congrua motivazione, come nel caso di specie, non presenta profili di censura; rilevato, infatti, che nel corso del dibattimento è stato reiterato il riconoscimento fotografico da parte di uno dei due soggetti che avevano ricevuto lo stupefacente dall'imputato, che aveva confermato, dietro contestazione ex art. 500, c.p.p., quanto dichiarato in sede di indagini preliminari circa l'identificazione del cedente nell'imputato, indicandone anche il nome con cui lo conosceva, corrispondente al nome di battesimo dell'attuale ricorrente, aggiungendo che già in passato l'imputato si era offerto di rifornirlo di analogo stupefacente; rilevato, inoltre, come emerge dalla decisione impugnata, che nessun equivoco poteva dirsi essere avvenuto per il fatto - peraltro negato dal teste sentito in dibattimento - dell'asserita esibizione al teste di una fotografia ricavata dal profilo Facebook dell'imputato, prima della ricognizione fotografica, atteso che il teste già conosceva l'imputato per essere stato destinatario di simili offerte di droga in passato; ritenuto, conclusivamente, che il riconoscimento fotografico, reiterato in dibattimento con riferimento ad uno solo dei due cessionari dello stupefacente, correttamente è stato utilizzato dai giudici di merito (Sez. 5, sentenza n. 23090 del 10/07/2020 - dep. 29/07/2020, Rv. 279437 - 01), a nulla rilevando la circostanza che l'altro teste, cessionario dello stupefacente, non sia stato citato in dibattimento, essendo infatti sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità quanto dichiarato dall'altro teste assunto nel contraddittorio tra le parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il consi lie