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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 02447/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché l'unico motivo di impugnazione non si confronta, in modo specifico, con le argomentazioni svolte dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Considerato, in ogni caso, che non sussiste il lamentato vizio di violazione di legge poiché non vi è stato alcun peggioramento del trattamento sanzionatorio atteso che la libertà vigilata conseguente la liberazione condizionale concessa al Santoriello (il quale si era rifiutato di eseguirla in Svizzera) è stata disposta per la medesima durata fissata dall'autorità elvetica e che sono state unicamente stabilite le prescrizioni della libertà vigilata e non già un aggravamento di pena, tenuto anche conto che il comma 4-bis dell'art.735 cod. proc. pen. prevede che la concessione di benefìci riconosciuti nello Stato di emissione diversi dalla sospensione condizionale della pena, vengono convertiti in misura analoghe previste dall'ordinamento italiano come, per l'appunto, la libertà vigilata nella ipotesi di concessione della liberazione condizionale.

Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché l'unico motivo di impugnazione non si confronta, in modo specifico, con le argomentazioni svolte dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Considerato, in ogni caso, che non sussiste il lamentato vizio di violazione di legge poiché non vi è stato alcun peggioramento del trattamento sanzionatorio atteso che la libertà vigilata conseguente la liberazione condizionale concessa al Santoriello (il quale si era rifiutato di eseguirla in Svizzera) è stata disposta per la medesima durata fissata dall'autorità elvetica e che sono state unicamente stabilite le prescrizioni della libertà vigilata e non già un aggravamento di pena, tenuto anche conto che il comma 4-bis dell'art.735 cod. proc. pen. prevede che la concessione di benefìci riconosciuti nello Stato di emissione diversi dalla sospensione condizionale della pena, vengono convertiti in misura analoghe previste dall'ordinamento italiano come, per l'appunto, la libertà vigilata nella ipotesi di concessione della liberazione condizionale. Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022
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