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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 36455/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlDFHOO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020VOLL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIP del TRIBUNALE di MILAno Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con rito de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 18/04/2024 il Gip del Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina e di sequestro di persona ad essi ascritti (capi da 1 e 2), uniti dal vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.200 di multa.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il comune difensore di fiducia degli imputati, eccependo l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento all'aggravante di cui al n.2 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., da ritenersi in ogni caso assorbita nel delitto di cui all'art. 605 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tate qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; quando, invece, l'imputazione inizialmente formulata venga recepita e come tale ratificata dal giudice, non è necessaria dettagliata motivazione sul punto e quindi l'imputato non può impugnare la sentenza per mancanza e illogicità manifesta della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate dopo aver accettato implicitamente, concordando la pena, la imputazione (cfr. costante giurisprudenza sul punto, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4, n. 2084 del 07/12/1994, dep. 1995, Zanella, Rv. 200103; sulla trattazione in tal caso del procedimento con rito de plano, Sez. 6, Ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antioci, rv 272252).

4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24/09/2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlDFHOO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020VOLL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIP del TRIBUNALE di MILAno Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con rito de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18/04/2024 il Gip del Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina e di sequestro di persona ad essi ascritti (capi da 1 e 2), uniti dal vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.200 di multa. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il comune difensore di fiducia degli imputati, eccependo l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento all'aggravante di cui al n.2 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., da ritenersi in ogni caso assorbita nel delitto di cui all'art. 605 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tate qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; quando, invece, l'imputazione inizialmente formulata venga recepita e come tale ratificata dal giudice, non è necessaria dettagliata motivazione sul punto e quindi l'imputato non può impugnare la sentenza per mancanza e illogicità manifesta della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate dopo aver accettato implicitamente, concordando la pena, la imputazione (cfr. costante giurisprudenza sul punto, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4, n. 2084 del 07/12/1994, dep. 1995, Zanella, Rv. 200103; sulla trattazione in tal caso del procedimento con rito de plano, Sez. 6, Ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antioci, rv 272252). 4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/09/2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 36455/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris