Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2020/2021
ECLI:EU:T:2021:507
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0645_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 luglio 2021 – [OSCURATO:SOCIETA] e a. / Parlamento e Consiglio
(Causa T‑645/20)
«Ricorso di annullamento – Trasporto su strada – Regolamento (UE) 2020/1055 – Condizioni relative al requisito di stabilimento delle imprese – Ritorno dei veicoli ad una sede di attività situata nello Stato membro d’origine al più tardi entro otto settimane – Associazione di categoria – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punto 21)
2.
Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atti legislativi e atti regolamentari – Criteri distintivi – Procedura di adozione dell’atto
(Art. 289, §§ 1 e 3, e art. 294 TFUE)
(v. punto 22)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 37, 38, 41)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso presentato da operatori particolarmente colpiti dal regolamento impugnato – Irricevibilità
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 43-45)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 59, 60, 65)
6.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso proposto da un’associazione di imprese che ha partecipato alla procedura di adozione dell’atto – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 61, 66)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (
GU 2020, L 249, pag. 17
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dalla Romania.
3)
[OSCURATO:PERSONA] SRL, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e l’Uniunea Naţională a [OSCURATO:PERSONA] din România (UNTRR) si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento.
4)
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], l’Uniunea Naţională a [OSCURATO:PERSONA] din România (UNTRR), il Parlamento e il Consiglio, nonché la Romania si faranno carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.