Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2024
ECLI:EU:T:2024:626
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0671_RES
Causa T‑671/19
[OSCURATO:PERSONA], Inc.
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 18 settembre 2024
«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chip di banda di base UMTS – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Prezzi predatori – Competenza dell’autore dell’atto – Diritti della difesa – Definizione del mercato rilevante – Posizione dominante – Abuso – Ricostruzione dei prezzi – Determinazione dei costi di riferimento – Analisi prezzi-costi – Assenza di un obbligo di dimostrare l’esistenza di effetti concreti – Intento di eliminazione di un concorrente – Giustificazione oggettiva – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Valore delle vendite – Importo supplementare – Competenza estesa al merito»
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Comunicazione degli atti processuali alle parti intervenienti – Deroga – Trattamento riservato – Richiesta di riservatezza – Competenza del giudice dell’Unione a pronunciarsi sugli aspetti non contestati della richiesta di riservatezza – Rigetto della richiesta concernente taluni di detti aspetti – Presupposti – Informazioni che non possono essere considerate segrete o riservate – Informazioni necessarie alla comprensione della sentenza da parte del pubblico
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 66 e 144, § 2)
(v. punti 89‑94)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Pratiche esaminate che richiedono analisi complesse di numerosi dati – Condotta delle parti nel corso del procedimento amministrativo
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)
(v. punti 99‑106, 109‑115)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione a causa di un’eccessiva durata del procedimento – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate – Presupposto non soddisfatto
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)
(v. punti 107, 108, 116‑121)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo –Carattere sufficientemente completo e preciso di un fascicolo – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 101 TFUE)
(v. punti 124‑132)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Necessità di un collegamento tra le informazioni richieste e l’infrazione oggetto d’indagine – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di manifesto errore di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18)
(v. punti 140‑143)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Natura provvisoria – Conseguenze
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)
(v. punti 144‑151, 416, 417)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della [OSCURATO:PERSONA] – Potere di raccogliere dichiarazioni – Dichiarazioni relative all’oggetto di un’indagine – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di registrare integralmente qualsiasi colloquio da essa tenuto, nella forma di sua scelta – Assenza di registrazione integrale di taluni colloqui – Trasmissione tardiva di talune registrazioni all’impresa oggetto di indagine – Annullamento della decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] al termine dell’indagine – Presupposto – Possibilità per l’impresa interessata di difendersi più efficacemente in assenza di irregolarità procedurali – Presupposto non soddisfatto
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 19, § 1; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 773/2004, art. 3)
(v. punti 174‑197)
Posizione dominante – Mercato rilevante – Delimitazione – Criteri – Intercambiabilità – Mercato dei chip di banda di base UMTS – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Presa in considerazione di diversi elementi di valutazione – Ammissibilità
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 200‑205, 209‑221, 225‑227, 231‑239)
Posizione dominante – Esistenza – Indizi – Detenzione di quote di mercato estremamente elevate – 17412 / Indizio generalmente sufficiente
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 303‑311)
Posizione dominante – Abuso – Vendita di prodotti a prezzi predatori – Ricostruzione dei prezzi effettivamente pagati all’impresa dominante – Analisi prezzi-costi compiuta al fine della valutazione della predazione – Analisi fondata sui dati contabili dell’impresa dominante – Adeguamenti apportati a detti dati per rispecchiare la realtà economica – Ammissibilità
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 324‑344, 355‑361, 380‑395, 399‑405)
Posizione dominante – Abuso – Vendita di prodotti a prezzi predatori – Analisi prezzi-costi compiuta al fine della valutazione della predazione – Ricorso a costi incrementali medi a lungo termine quale costo di riferimento – Ammissibilità
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 432‑443)
Posizione dominante – Abuso – Vendita di prodotti a prezzi predatori – Analisi prezzi-costi compiuta al fine della valutazione della predazione – Prezzi inferiori ai costi totali medi del produttore ma superiori ai costi variabili medi – Qualificazione come prezzi abusivi – Presupposto – Prezzi fissati con l’intento di eliminare un concorrente– Necessità di esaminare l’esistenza di effetti anticoncorrenziali – Insussistenza
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 520‑527)
Posizione dominante – Abuso – Vendita di prodotti a prezzi predatori – Analisi prezzi-costi compiuta al fine della valutazione della predazione – Prezzi inferiori ai costi totali medi del produttore ma superiori ai costi variabili medi – Qualificazione come prezzi abusivi – Presupposto – Prezzi fissati con l’intento di eliminare un concorrente – Insieme di indizi seri e concordati comprovanti tale intento
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 536‑579)
Posizione dominante – Abuso – Giustificazione oggettiva – Presupposti – Comportamento giustificato da vantaggi pro concorrenza – Comportamento oggettivamente necessario – Condizioni alternative – Ripartizione dell’onere della prova
(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)
(v. punti 588‑604)
Posizione dominante – Abuso – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una comunicazione sulle priorità – Conseguenze – Autolimitazione del suo potere discrezionale
(Art. 102 TFUE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2009/C 45/02)
(v. punti 611‑622)
Posizione dominante – Abuso – Vendita di prodotti a prezzi predatori – Comportamento predatorio limitato a un segmento specifico del mercato rilevante – Irrilevanza
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 642, 643)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Denuncia di abuso di posizione dominante – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] non vincolata dal contesto e dalle valutazioni in punto di diritto formulate dal denunciante
(Art. 102 TFUE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2004/C 101/05, punto 55)
(v. punti 644, 645)
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Art. 263 e 296 TFUE)
(v. punti 737, 739, 741)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Anno di riferimento – Utilizzo dei dati relativi alle vendite realizzate per anno civile – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2 e 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti 13, 15 e 16)
(v. punti 763‑768)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Durata dell’infrazione – Moltiplicazione dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione – Non applicazione di detto metodo – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di motivare le ragioni di detta non applicazione – Motivazione che deve essere comunicata contemporaneamente alla decisione che infligge l’ammenda
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2 e 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti 24 e 37)
(v. punti 769‑778)
Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico – Attuazione o effetti qualificati delle pratiche abusive all’interno del SEE – Vie alternative – Criterio dell’attuazione
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 785‑793)
Posizione dominante – Abuso – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri di valutazione – Pratiche aventi l’obiettivo di eliminare dal mercato il principale concorrente stabilito nel mercato interno – Pratiche relative a prodotti semifiniti destinati a dispositivi commercializzati nell’Unione – Pratiche che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 796‑800)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione – Gravità e durata dell’infrazione – Rispetto dei principi di proporzionalità e di individualizzazione delle sanzioni – Presa in considerazione degli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende
(Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02)
(v. punti 802‑819)
[OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che le comminava un’ammenda per abuso di posizione dominante sul mercato dei chip UMTS (
1
), la Prima Sezione ampliata del Tribunale conferma la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha abusato della sua posizione dominante su detto mercato applicando, in maniera selettiva nei confronti di determinati clienti essenziali, prezzi sottocosto con l’obiettivo di eliminare un concorrente. Tuttavia, in applicazione della sua competenza estesa al merito, il Tribunale riduce lievemente l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] è un’impresa americana attiva nel settore delle tecnologie cellulari e senza fili, che sviluppa e fornisce, con le sue società figlie, chip di banda di base. I suoi chip sono venduti a imprese che li utilizzano per fornire di dotazioni i telefoni cellulari, i tablet, i computer portatili, i moduli di dati e altri beni di consumo elettronici.
Il 30 giugno 2009 l’[OSCURATO:PERSONA]. ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia contro la [OSCURATO:PERSONA] per violazione delle regole della concorrenza, poi sostituita da una versione rivista e aggiornata dell’8 aprile 2010, sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato la sua indagine.
Nel 2012, la [OSCURATO:PERSONA]., che aveva acquisito l’[OSCURATO:PERSONA], ha fornito informazioni complementari, integrando la denuncia e accusando la [OSCURATO:PERSONA] di applicare prezzi predatori.
Tra il giugno 2010 e il luglio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato varie richieste di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] o alla [OSCURATO:PERSONA] e ad altri operatori del settore dei chip di banda di base.
Il 16 luglio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] riguardante un asserito sfruttamento abusivo della sua posizione dominante sotto forma di prezzi predatori sul mercato dei chip UMTS. Una comunicazione degli addebiti veniva inviata alla [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2015, seguita in particolare da un’audizione e da numerosi provvedimenti istruttori adottati dalla [OSCURATO:PERSONA].
Una comunicazione degli addebiti complementare veniva indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2018, deducendo una durata più limitata della predazione e utilizzando un metodo rivisto per procedere a una comparazione dei prezzi e dei costi di detta impresa relativi alle vendite asseritamente predatrici di cui trattasi.
Dopo aver ottenuto la risposta della [OSCURATO:PERSONA], organizzato una nuova audizione e inviato un’altra richiesta di informazioni e una lettera di esposizione dei fatti a quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato, con decisione del 18 luglio 2019 (
2
), che la [OSCURATO:PERSONA] aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato dei chip UMTS fornendo, tra il 1
o
luglio 2009 e il 30 giugno 2011, determinati quantitativi di tre dei suoi chip a due dei suoi principali clienti, vale a dire la Huawei e la ZTE, a prezzi sottocosto, con l’obiettivo di eliminare l’[OSCURATO:PERSONA], all’epoca la sua principale concorrente sul segmento di punta del mercato dei chip UMTS. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 242042000.
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi al Tribunale.
Giudizio del Tribunale
Sulle irregolarità procedurali asseritamente commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]
A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduceva numerose irregolarità procedurali asseritamente commesse dalla [OSCURATO:PERSONA], tra cui in particolare la durata eccessiva dell’indagine.
A tal proposito, il Tribunale ricorda che, considerata nel suo complesso, l’indagine si è in effetti protratta per circa sette anni dal ricevimento delle informazioni che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare le sue indagini sul comportamento contestato. Tuttavia, alla luce delle circostanze specifiche del caso e, in particolare, della sua complessità, detta durata non era eccessiva.
Inoltre, anche la condotta della [OSCURATO:PERSONA] ha inciso sulla durata di detto procedimento, poiché essa si è rivolta nove volte al consigliere-auditore e ha chiesto numerose proroghe del termine, il rinvio di un’audizione e la tenuta di un’audizione aggiuntiva. Per di più, proponendo un ricorso di annullamento avverso una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, impugnando la sentenza del Tribunale che ha respinto detto ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare che ciò avrebbe rallentato necessariamente l’indagine.
In ogni caso, anche ammettendo che la durata dell’indagine possa essere considerata eccessiva, detta violazione del principio del termine ragionevole non potrebbe comportare l’annullamento della decisione impugnata, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] dimostrato in che modo detta asserita irregolarità procedurale avrebbe potuto incidere negativamente sulle sue possibilità di difesa.
Il Tribunale respinge altresì le diverse critiche formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva trasmesso nel corso del procedimento amministrativo.
A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] contestava alla [OSCURATO:PERSONA], in particolare, di aver violato il suo obbligo di prendere appunti dettagliati di tutte le riunioni, le conversazioni telefoniche e i colloqui condotti, segnatamente con terzi, al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto della sua indagine, e di fornirle utilmente tali appunti. Tuttavia, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] dimostrato che avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza delle asserite irregolarità procedurali, il Tribunale constata che, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto a registrare dette riunioni, conversazioni telefoniche e colloqui e che taluni degli appunti ad essi relativi sono troppo sommari per poter sanare tale assenza di registrazione, ciò non può in nessun caso comportare l’annullamento della decisione impugnata.
Sulla definizione del mercato rilevante ai sensi dell’articolo 102 TFUE
Nel merito, il Tribunale respinge, in particolare, la censura della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicate il test dello «small but significant and non-transitory increase in price» per definire il mercato rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, che vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
A tal proposito, il Tribunale osserva che, pur trattandosi di un metodo riconosciuto per definire il mercato rilevante nell’ambito dell’esame dell’esistenza di un abuso di posizione dominante, detto test non costituisce l’unico metodo cui la [OSCURATO:PERSONA] può ricorrere. Essa dispone, del resto, di un certo margine di discrezionalità a tal riguardo.
Inoltre, per definire il mercato rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] può anche prendere in considerazione altri strumenti, quali studi di mercato o una valutazione dei punti di vista dei consumatori e dei concorrenti, senza dover rispettare un ordine gerarchico tra i diversi elementi di valutazione di cui essa dispone.
Sullo sfruttamento abusivo da parte della [OSCURATO:PERSONA] della sua posizione dominante sotto forma di prezzi predatori
Posto che l’abuso di posizione dominante contestato alla [OSCURATO:PERSONA] derivava, in base alla decisione impugnata, dal fatto che essa avrebbe fornito determinati quantitativi di tre dei suoi chip UMTS a due dei suoi clienti principali a prezzi sottocosto, con l’obiettivo di eliminare l’[OSCURATO:PERSONA] dal mercato, la [OSCURATO:PERSONA] contestava sia l’analisi prezzi-costi dei chip di cui trattasi compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], sia le conclusioni di quest’ultima in merito all’estromissione dell’[OSCURATO:PERSONA] dal mercato.
A. Sull’analisi prezzi-costi dei chip UMTS di cui trattasi
Per quanto riguarda l’analisi prezzi-costi dei chip UMTS compiuta nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] criticava in particolare la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di servirsi, come costi di riferimento, dei costi incrementali medi a lungo termine (in prosieguo: i «LRAIC»).
Su questo punto, il Tribunale precisa che, secondo una giurisprudenza costante, prezzi inferiori ai costi variabili medi (in prosieguo: gli «AVC») dell’impresa interessata devono essere considerati, in linea di principio, illeciti, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, nella misura in cui, applicando prezzi di tal genere, si presume che un’impresa in posizione dominante persegua l’unico scopo economico di eliminare i propri concorrenti (prima ipotesi). Per contro, prezzi inferiori ai costi totali medi (in prosieguo: gli «ATC»), ma superiori agli AVC, devono essere considerati illeciti solo quando sono fissati nell’ambito di un piano avente lo scopo di eliminare un concorrente (seconda ipotesi).
Orbene, posto che la decisione impugnata si inserisce nella seconda delle succitate ipotesi, il Tribunale osserva che non può contestarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato, quali costi di riferimento ai fini della sua analisi prezzi-costi, i LRAIC in luogo degli ATC, dal momento che i primi sono meno elevati e, quindi, più favorevoli per la [OSCURATO:PERSONA] rispetto a questi ultimi. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a stabilire se i prezzi applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero anche inferiori agli AVC o ai LRAIC, poiché essa aveva scelto, in ogni caso, di verificare l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di estromettere un concorrente.
Peraltro, considerato che un calcolo dei prezzi fondato unicamente sui costi variabili non si presta a individuare l’esistenza di prezzi predatori nel settore dei semiconduttori, che è caratterizzato da costi fissi elevati, segnatamente in materia di ricerca e sviluppo, il ricorso ai LRAIC quale costo di riferimento era adeguato ai fini di accertare l’esistenza di prezzi predatori in detto settore.
B. Sull’estromissione dell’[OSCURATO:PERSONA] dal mercato
Per quanto attiene alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’estromissione dell’[OSCURATO:PERSONA] dal mercato, la [OSCURATO:PERSONA] le contestava, segnatamente, di non aver proceduto all’analisi del concorrente cosiddetto «altrettanto efficiente» sul mercato rilevante e di non aver esaminato se il tasso di copertura del mercato da parte del comportamento contestato fosse sufficiente a produrre effetti anticoncorrenziali.
Su quest’ultimo punto, il Tribunale sottolinea che, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, nell’ambito del suo esame dell’eventuale esistenza di prezzi predatori applicati da un’impresa che occupa una posizione dominante, a verificare se il tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata sia sufficiente affinché detta pratica produca effetti anticoncorrenziali.
Per quanto attiene agli argomenti desunti dall’asserita non applicazione del criterio del concorrente «altrettanto efficiente» sul mercato rilevante, il Tribunale osserva che, nell’ambito di un’indagine relativa a potenziali prezzi predatori, l’analisi con cui la [OSCURATO:PERSONA] confronta, come nel caso di specie, i prezzi praticati da un’impresa in posizione dominante con taluni dei suoi costi al fine di stabilire se quest’ultima abbia applicato prezzi inferiori agli ATC, ma superiori agli AVC, include già un’analisi del concorrente «altrettanto efficiente». Infatti, nella misura in cui l’impresa in posizione dominante fissa i suoi prezzi a un livello inferiore agli ATC, ma superiore agli AVC, un concorrente «altrettanto efficiente» di detta impresa non avrà, in linea di principio, la possibilità, in ragione delle sue più modeste capacità finanziarie, di concorrere con tali prezzi senza patire, alla lunga, perdite insostenibili. Tali prezzi sono quindi idonei ad estromettere dal mercato un concorrente «altrettanto efficiente», il che corrisponde alla dimostrazione che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a compiere nell’ambito dell’applicazione del criterio del concorrente «altrettanto efficiente» per dimostrare l’effetto preclusivo potenziale di una pratica anticoncorrenziale.
Per quanto attiene alla conclusione formulata nella decisione impugnata in merito all’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di estromettere l’[OSCURATO:PERSONA] dal mercato di cui trattasi, il Tribunale indica, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] ha corroborato tale accertamento fornendo elementi di prova sia diretti che indiretti. Considerato che la [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso in discussione, in tale contesto, l’interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA] di numerosi scambi di messaggi di posta elettronica interni, il Tribunale osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva né contestato gli altri elementi di prova diretti, né l’insieme degli elementi di prova indiretti su cui la [OSCURATO:PERSONA] si era fondata, benché detti elementi fossero sufficienti, da soli, a dimostrare l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di estromettere l’[OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, gli scambi di messaggi di posta elettronica contestati rappresentano anch’essi, secondo il Tribunale, una serie di indizi seri e concordanti che consentono di dimostrare l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di estromettere l’[OSCURATO:PERSONA].
Sul rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua comunicazione sulle priorità
(
3
)
Il Tribunale respinge altresì le diverse censure vertenti sul mancato rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] della propria comunicazione sulle priorità.
A suo avviso, benché detta comunicazione limiti il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nel senso che quest’ultima non può, in un caso particolare, discostarsene senza indicarne le ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dal quadro generale di analisi fissato nella sua comunicazione sulle priorità.
Richiamando detta comunicazione e la giurisprudenza della Corte, il Tribunale ritiene, in linea con la [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima avesse il diritto di sanzionare, nella decisione impugnata, un comportamento circoscritto a un segmento del mercato rilevante, senza essere tenuta a definire con esattezza i contorni di detto segmento, come è obbligata a fare con riferimento al mercato rilevante al fine di verificare l’esistenza di una posizione dominante.
Sull’asserita assenza di collegamento tra l’abuso di posizione dominante accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] e le accuse di infrazione all’articolo 102 TFUE oggetto della denuncia
Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’asserita assenza di collegamento tra lo sfruttamento abusivo della sua posizione dominante, sotto forma di prezzi predatori, accertata nella decisione impugnata, e le accuse oggetto della denuncia iniziale non può rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata.
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] criticava, più in particolare, il fatto che le prime accuse di prezzi predatori fossero state formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] solo nel 2012, vale a dire tre anni dopo il deposito della denuncia contro la [OSCURATO:PERSONA].
A questo proposito, il Tribunale osserva tuttavia che consentire al denunciante di sviluppare le accuse formulate nella denuncia per tener conto della prima risposta della [OSCURATO:PERSONA], come accaduto nel caso di specie, rappresenta una prassi abituale della [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, dalla necessità di vigilare efficacemente sull’applicazione delle norme in materia di concorrenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere vincolata dal contesto e dalle valutazioni in punto di diritto formulate da un denunciante.
Comunque, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva precisato in che modo il fatto che la denunciante avesse sviluppato solo in una fase relativamente avanzata le sue accuse di predazione potesse rimettere in discussione le conclusioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo, che sono state adottate a seguito di un’indagine approfondita condotta da quest’ultima.
Sul calcolo dell’ammenda comminata alla [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di infliggere un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] calcolata sulla base dei principi enunciati negli orientamenti del 2006 (
4
).
Per calcolare l’importo di base di detta ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto determinato il valore delle vendite, ai sensi di detti orientamenti, sommando il valore delle vendite di chip UMTS realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] tra il secondo trimestre del 2009 e il primo trimestre del 2011. Essa ha poi applicato un fattore di gravità e aggiunto un importo supplementare a fini dissuasivi. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in mancanza di circostanze aggravanti o attenuanti, non si rendesse necessario apportare adattamenti all’importo di base.
A tal riguardo, il Tribunale constata, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva calcolare l’importo di base fondandosi sui dati relativi al valore delle vendite forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] e reputati più attendibili, presentati per anno civile e non per esercizio fiscale.
Per contro, per quanto attiene, dall’altro lato, al riferimento compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] alle vendite realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’intera durata dell’infrazione, dal punto 24 degli orientamenti del 2006 emerge che, per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione.
Ne consegue che, sommando il valore delle vendite realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’intera durata dell’infrazione invece di moltiplicare il valore delle vendite realizzate nel corso dell’ultimo anno civile dell’infrazione per il numero di anni di partecipazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il punto 24 degli orientamenti del 2006.
Orbene, benché il punto 37 degli orientamenti del 2006 consenta alla [OSCURATO:PERSONA], in termini generali, di discostarsi dal metodo prescritto da detti orientamenti, ciò non toglie che, in un tal caso, essa è tenuta a motivare specificamente la sua scelta di non applicare detto metodo e a comunicare tale motivazione contestualmente alla decisione impugnata, cosa che, nel caso di specie, non ha fatto.
Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata nella misura in cui fissa l’importo dell’ammenda comminata alla [OSCURATO:PERSONA] a EUR 242042000.
Sulla determinazione da parte del Tribunale dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] competenza estesa al merito autorizza il Tribunale, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, che consente unicamente di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, al fine, segnatamente, di modificare l’importo dell’ammenda, sia per ridurlo che per aumentarlo.
Nell’esercizio di tale competenza, il Tribunale ritiene che occorra applicare il metodo prescritto dagli orientamenti del 2006 per determinare l’importo dell’ammenda volta a sanzionare la [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. In applicazione di detto metodo, il Tribunale fissa pertanto a EUR 238732659,33 l’importo dell’ammenda comminata alla [OSCURATO:PERSONA] per aver applicato, nel corso di due anni, prezzi predatori selettivi con l’obiettivo di eliminare l’[OSCURATO:PERSONA] dal mercato dei chip UMTS.
(
1
) I chip UMTS sono chip di banda di base che utilizzano le norme di comunicazione di terza generazione (3G) sulla base della tecnologia «[OSCURATO:PERSONA]».
(
2
) Decisione C(2019) 5361 final della [OSCURATO:PERSONA], del 18 luglio 2019, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39711 – [OSCURATO:PERSONA] (comportamento predatorio)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
(
3
) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa agli orientamenti sulle priorità della [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione dell’articolo [102 TFUE] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti (
GU 2009, C 45, pag. 7
; in prosieguo: la «comunicazione sulle priorità»).
(
4
) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (
GU 2006, C 210, pag. 2
, in prosieguo: «gli orientamenti del 2006»).