CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 18981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186-bis, comma 3, secondo periodo, cod. strada, che, sostituita la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, ha disposto la revoca della patente di guida. 2. Con l'unico motivo di censura, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 186-bis, comma 5, cod. strada, per avere il Giudice disposto la revoca della patente di guida in mancanza dei presupposti di legge; nonché violazione dell'art. 1, L. 698/1981. 3. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. 5. L'applicazione dell'art. 186-bis, comma 5, d. Igs. 285/1992, al caso di specie è erronea, difettandone i presupposti. Detta norma, infatti, prevede la revoca della patente di guida nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I per i soli conducenti indicati alla lettera d) dell'art. 186-bis cod. strada ed in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti. Nel caso di specie, l'imputato non era alla guida di uno dei veicoli di cui all'anzidetta lettera d) e non risultava recidivo nel triennio poiché incensurato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto disporre la sospensione della patente di guida a norma degli artt. 186, comma 2, lett. c) e 186-bis, comma 3, cod. strada. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto di competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto di competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Così deciso il 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il residen [OSCURATO:PERSONA] pyele i ivo ff( I I oCO 'Ir ~Mb CMICELLE