CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1950
Cassazione n. 22144/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1950 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato «durante i 90 giorni per i motivi della sentenza di secondo grado» è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (vedi Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02); rilevato che, in considerazione della data di commissione del reato (19/12/2015) e della sospensione dei termini di prescrizione disposta all'udienza all'08 gennaio 2020, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, infatti, solo in data 14 settembre 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del giudizio di appello (23 giugno 2023). rilevato che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata, in data 10/04/2024, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'ere stensore