Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:C:1996:110
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0239_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-239/95,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata del signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore di amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, résidence Champagne,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189, pag. 17), è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della direttiva, in particolare del suo art. 16,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 febbraio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189, pag. 17; in prosieguo: la "direttiva"), è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della direttiva, in particolare del suo art. 16.
2 A norma dell' art. 16 della direttiva:
"1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano e pubblicano anteriormente al 1º luglio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 1993.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
(...)".
3 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva e non disponendo nemmeno di altri elementi informativi che le consentissero di accertare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio avesse proceduto alla sua trasposizione, il 14 ottobre 1992 ha inviato al governo belga una lettera di diffida, intimandogli di presentare le proprie osservazioni nel termine di un mese.
4 Non avendo ricevuto risposta, il 2 luglio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al governo belga un parere motivato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, con il quale ribadiva i rilievi mossi nella lettera di diffida. [OSCURATO:PERSONA] invitava il governo belga ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi dalla sua notifica.
5 [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto nel termine assegnato alcuna risposta a tale parere motivato. Tuttavia il governo belga, con lettera 28 marzo 1995, informava la [OSCURATO:PERSONA] che un progetto di regio decreto diretto a trasporre la direttiva era stato sottoposto al parere del Consiglio superiore d' igiene.
6 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto notizia del seguito di tale iter di emanazione, ha presentato il presente ricorso.
7 Il governo belga espone nel controricorso che il progetto di regio decreto diretto a trasporre la direttiva ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio superiore d' igiene e dell' Ispettorato delle finanze, ma necessita ancora di quello del Consiglio di Stato.
8 Occorre rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non aveva ancora emanato provvedimenti per attuare la direttiva al 1º luglio 1992, data di scadenza del termine per la trasposizione.
9 Occorre pertanto dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentati e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù dell' art. 16 della stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentati e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù dell' art. 16 della stessa.
2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.