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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22275/2026

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te d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali ilricorrente contesta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione all’art. 54 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché il viziocensurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dalcontrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con lealtre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. (cfr.pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello fondano la propria decisionesull’insussistenza del pericolo imminente ed attuale richiesto ai fini dell’applicazionedell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen., evidenziando in particolare, da un lato, la nontrascurabile durata della permanenza nell’abusiva occupazione, e dall’altro, la mancataallegazione di elementi idonei a dimostrare l’assoluta impossiibilità per l’odierno ricorrente diricorrere a soluzioni alternative lecite rispetto alla condotta delittuosa posta in essere);che, invero, dalla lettura delle sentenze di merito non risultano allegati gli altrielementi costitutivi della scriminante, ossia l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilitàaltrimenti del pericolo, sicché essa può essere invocata solo in relazione a un pericolorisolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10649 del 30/10/2019,dep. 2020, Rv. 278520 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali ilricorrente contesta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione all’art. 54 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché il viziocensurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dalcontrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con lealtre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. (cfr.pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello fondano la propria decisionesull’insussistenza del pericolo imminente ed attuale richiesto ai fini dell’applicazionedell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen., evidenziando in particolare, da un lato, la nontrascurabile durata della permanenza nell’abusiva occupazione, e dall’altro, la mancataallegazione di elementi idonei a dimostrare l’assoluta impossiibilità per l’odierno ricorrente diricorrere a soluzioni alternative lecite rispetto alla condotta delittuosa posta in essere);che, invero, dalla lettura delle sentenze di merito non risultano allegati gli altrielementi costitutivi della scriminante, ossia l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilitàaltrimenti del pericolo, sicché essa può essere invocata solo in relazione a un pericolorisolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10649 del 30/10/2019,dep. 2020, Rv. 278520 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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