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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13961/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi e venti giorni di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare la ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi e venti giorni di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare la ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 20
Sentenza Cassazione n. 13961/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris