CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 41009/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 2265-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro 2021 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2636 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 684/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 821/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22.10.2015, la Corte d'appello di Firenze ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:SOCIETA]. solidalmente responsabile per i contributi dovuti e non pagati dalla sua appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ancorché il relativo pagamento le fosse stato richiesto mediante cartella esattoriale notificatale oltre il biennio dalla cessazione dell'appalto; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza biennale di cui alla norma cit. non trovasse applicazione nei confronti delle pretese creditorie degli enti previdenziali; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, commA, 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. n. 18004 del 2019 e succ. conf.); che, controvertendosi in specie di contributi relativi al periodo 1.1.2007-30.9.2009, il cui mancato pagamento è stato contestato all'odierna ricorrente mediante cartella di pagamento notificatale il 15.12.2011 (cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione), nessuna censura può muoversi all'impugnata sentenza; che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi il principio di diritto cui s'è data qui continuità formato e consolidato in epoca posteriore alla notifica del ricorso stesso; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]