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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:384
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61988J0179 - IT Avis juridique important | 61988J0179 SENTENZA DELLA CORTE DELL'8 NOVEMBRE 1990. - HANDELS- [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: HOEJESTERET - DANIMARCA. - [OSCURATO:PERSONA] E DONNE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 179/88. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03979 edizione speciale svedese pagina 00567 edizione speciale finlandese pagina 00591 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso all' impiego e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - [OSCURATO:PERSONA] di una dipendente per assenze dovute ad una malattia causata dalla gravidanza o dal parto - Ammissibilità ( Direttiva del Consiglio 76/207, artt . 2 e 5 ) [OSCURATO:PERSONA] salve le disposizioni del diritto nazionale adottate, allo scopo di tutelare la donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, in applicazione dell' art . 2, n . 3, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro, il combinato disposto dell' art . 5, n . 1, e dell' art . 2, n . 1, di detta direttiva non vieta il licenziamento per assenze dovute a una malattia causata dalla gravidanza o dal parto . [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-179/88, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dallo Hoejesteret nella causa dinanzi ad esso pendente fra Handels - og [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], che sta in giudizio come mandatario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che sta in giudizio come mandataria della [OSCURATO:PERSONA] K/S, domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro ( GU L 39, pag . 40 ),

LA CORTE,

composta dai signori O .

Due, presidente, J.C .

Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M .

Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N .

Kakouris e F .

Grévisse, giudici, avvocato generale : M .

Darmon cancelliere : sig.ra B .

Pastor, amministratrice viste le osservazioni scritte presentate : - per lo Handels - og [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], che sta in giudizio come mandatario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], appellante nella causa principale, dall' avvocato L.S .

Andersen, del foro di Arhus, - per la [OSCURATO:PERSONA], che sta in giudizio come mandataria della società [OSCURATO:PERSONA] K/S, appellata nella causa principale, dall' avvocato J.P .

Buhl, del foro di Copenaghen, - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.na J.A .

Gensmantel, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità d' agente, - per il governo italiano, dall' avv .

P.G .

Ferri, avvocato dello Stato, in qualità d' agente, - per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra I .

Langermann, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali dello Handels - og [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del governo italiano e della Commissione, all' udienza del 3 ottobre 1989, sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 14 novembre 1989, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 30 giugno 1988, giunta alla Corte il 4 luglio successivo, lo Hoejesteret della Danimarca ha posto, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro ( GU L 39, pag . 40, in prosieguo : la "direttiva "). 2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cassiera e commessa ad orario ridotto, e il suo ex datore di lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] K/S .

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 luglio 1982, nel giugno 1983 partoriva un figlio a conclusione di una gravidanza piuttosto travagliata e trascorsa essenzialmente, e con il consenso del suo datore di lavoro, in congedo di malattia . 3 Alla scadenza del congedo di maternità che, secondo le norme della legge danese vigente, era di ventiquattro settimane dopo il parto, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riprendeva il lavoro al termine del 1983 .

Fino al giugno 1984 il suo stato di salute rimaneva normale .

Tra il giugno 1984 e il giugno 1985, invece, essa ha dovuto assentarsi per malattia durante cento giorni lavorativi .

E' pacifico tra le parti che la malattia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era uno strascico della gravidanza e del parto . 4 Con lettera 27 giugno 1985 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che intendeva risolvere il contratto di lavoro che la vincolava all' azienda con il preavviso di quattro mesi previsto dalla legge .

In un secondo tempo la [OSCURATO:PERSONA] precisava che le assenze della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costituivano la causa del licenziamento e che rientrava nella prassi licenziare i lavoratori spesso assenti per malattia . 5 [OSCURATO:PERSONA] - og Handelsret respingeva il ricorso proposto avverso detto licenziamento, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che interponeva allora appello allo Hoejesteret .

Dinanzi a questo giudice lo Handels - og [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] ( Associazione danese degli impiegati del settore commerciale e degli uffici ) compariva come mandatario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ( Confederazione danese dei datori di lavoro ) come mandataria dell' [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenendo che detto ricorso sollevasse difficoltà interpretative con riferimento alla direttiva del Consiglio 76/207, lo Hoejesteret decideva di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali : "1 ) Se il combinato disposto dell' art . 5, n . 1, e dell' art . 2, n . 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro ( 76/207/CEE ), riguardi anche il licenziamento in seguito ad assenza dovuta ad una malattia causata dalla gravidanza o dal parto .

In caso di soluzione affermativa della questione n . 1, si chiede che sia inoltre risolta la seguente questione : 2 ) Se la tutela contro il licenziamento a seguito di una malattia causata dalla gravidanza o dal parto valga senza limiti di tempo ". 6 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento della procedura nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per comprendere il ragionamento della Corte .

Sulla prima questione 7 Le osservazioni presentate alla Corte danno l' idea delle difficoltà sollevate dalla questione posta dal giudice nazionale . 8 Da una parte si sostiene che il licenziamento di una dipendente a motivo della sua gravidanza, di un parto o di ripetute assenze dovute ad una malattia causata da una gravidanza o da un parto, indipendentemente dal momento in cui detta malattia sopravviene, è contrario al principio della parità di trattamento, in quanto siffatti disturbi non possono colpire un lavoratore maschio e quindi questi non può venir licenziato per la stessa ragione . 9 La parte avversa osserva che non si può vietare ad un datore di lavoro di licenziare una lavoratrice a causa delle numerose assenze per malattia per il solo motivo che la malattia si ricollega ad una gravidanza o ad un parto .

Il licenziamento per siffatto motivo non basta a comprovare un' infrazione al principio della parità di trattamento .

Infatti tale divieto, che incomberebbe sul datore di lavoro, per vari anni dopo il parto, rischierebbe di comportare non solo difficoltà di gestione e conseguenze inique per i datori di lavoro, ma anche effetti negativi sull' impiego delle donne .

Del resto, l' art . 2, n . 3, della direttiva, pur consentendo agli Stati membri di emanare norme miranti alla tutela delle donne per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, non fornirebbe comunque alcun orientamento circa il contenuto preciso di dette norme . 10 In via preliminare, occorre ricordare che secondo l' art . 1, n . 1, la direttiva mira all' attuazione, negli Stati membri, del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l' accesso all' impiego, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro . 11 L' art . 2, n . 1, della direttiva precisa che "il principio della parità di trattamento (...) implica l' assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia ".

A norma dell' art . 5, n . 1, "l' applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni,senza discriminazioni fondate sul sesso ". 12 L' art . 2, n . 3, della direttiva precisa che "la presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità ". 13 Emerge dalle suddette disposizioni della direttiva che il licenziamento di una lavoratrice a motivo della sua gravidanza rappresenta, non diversamente dal rifiuto di assumere una donna incinta, una discriminazione diretta fondata sul sesso, ( v . sentenza odierna, Dekker, C-177/88, Racc . pag . 0000 ). 14 Al contrario, il licenziamento di una lavoratrice a causa di ripetute assenze per malattia, che non si ricolleghino ad una gravidanza o ad un parto non rappresenta una discriminazione diretta a motivo del sesso, se tali assenze per malattia provocherebbero, nelle stesse condizioni, il licenziamento anche di un dipendente maschio . 15 Si deve constatare che la direttiva non contempla l' ipotesi della malattia provocata da una gravidanza o da un parto .

Tuttavia essa consente di adottare disposizioni nazionali che garantiscano alle donne diritti specifici a motivo della gravidanza e della maternità, come il congedo di maternità .

Ne consegue che durante il congedo di maternità, di cui fruisce in forza del diritto nazionale, la donna è tutelata contro i licenziamenti motivati dalla sua assenza .

Spetta a ciascuno Stato membro fissare i periodi del congedo di maternità in modo da consentire alle lavoratrici di assentarsi durante il periodo nel corso del quale possono verificarsi i disturbi inerenti alla gravidanza ed al parto . 16 Nel caso di una malattia che sopraggiunge dopo un congedo di maternità, non è il caso di distinguere la malattia causata dalla gravidanza o dal parto da qualsiasi altra malattia .

Un tale stato patologico rientra quindi nel regime generale applicabile alle ipotesi di malattia . 17 Infatti i lavoratori di sesso femminile e maschile sono del pari esposti alle malattie .

Anche se è vero che taluni disturbi sono specifici dell' uno o dell' altro sesso, l' unico problema è quindi quello di sapere se una donna viene licenziata per le assenze dovute a malattia nelle stesse condizioni di un uomo; se per entrambi valgono le stesse condizioni non vi è discriminazione diretta in ragione del sesso . 18 Del pari, in questo caso, non è necessario domandarsi se le donne facciano registrare maggiori assenze per causa di malattia rispetto agli uomini né quindi se vi sia un' eventuale discriminazione indiretta . 19 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale adottate in applicazione dell' art . 2, n . 3, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207, relativa all' attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro, il combinato disposto dell' art . 5, n . 1, e dell' art . 2, n . 1, di detta direttiva non vieta il licenziamento per assenze dovute a una malattia causata dalla gravidanza o dal parto .

Sulla seconda questione 20 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione non è il caso di pronunciarsi sulla seconda .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 21 Le spese sostenute dal governo britannico e da quello italiano nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazione alla Corte, non sono ripetibili .

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dallo Hoejesteret della Danimarca con ordinanza 30 giugno 1988, dichiara : [OSCURATO:PERSONA] salve le disposizioni del diritto nazionale adottate in applicazione dell' art . 2, n . 3, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro, il combinato disposto dell' art . 5, n . 1, e dell' art . 2, n . 1, di detta direttiva non vieta il licenziamento per assenze dovute a una malattia causata dalla gravidanza o dal parto .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61988J0179 - IT Avis juridique important | 61988J0179 SENTENZA DELLA CORTE DELL'8 NOVEMBRE 1990. - HANDELS- [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: HOEJESTERET - DANIMARCA. - [OSCURATO:PERSONA] E DONNE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 179/88. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03979 edizione speciale svedese pagina 00567 edizione speciale finlandese pagina 00591 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso all' impiego e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - [OSCURATO:PERSONA] di una dipendente per assenze dovute ad una malattia causata dalla gravidanza o dal parto - Ammissibilità ( Direttiva del Consiglio 76/207, artt . 2 e 5 ) [OSCURATO:PERSONA] salve le disposizioni del diritto nazionale adottate, allo scopo di tutelare la donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, in applicazione dell' art . 2, n . 3, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro, il combinato disposto dell' art . 5, n . 1, e dell' art . 2, n . 1, di detta direttiva non vieta il licenziamento per assenze dovute a una malattia causata dalla gravidanza o dal parto . [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-179/88, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dallo Hoejesteret nella causa dinanzi ad esso pendente fra Handels - og [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], che sta in giudizio come mandatario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che sta in giudizio come mandataria della [OSCURATO:PERSONA] K/S, domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro ( GU L 39, pag . 40 ), LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N . Kakouris e F . Grévisse, giudici, avvocato generale : M . Darmon cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratrice viste le osservazioni scritte presentate : - per lo Handels - og [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], che sta in giudizio come mandatario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], appellante nella causa principale, dall' avvocato L.S . Andersen, del foro di Arhus, - per la [OSCURATO:PERSONA], che sta in giudizio come mandataria della società [OSCURATO:PERSONA] K/S, appellata nella causa principale, dall' avvocato J.P . Buhl, del foro di Copenaghen, - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.na J.A . Gensmantel, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità d' agente, - per il governo italiano, dall' avv . P.G . Ferri, avvocato dello Stato, in qualità d' agente, - per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra I . Langermann, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali dello Handels - og [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del governo italiano e della Commissione, all' udienza del 3 ottobre 1989, sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 14 novembre 1989, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 30 giugno 1988, giunta alla Corte il 4 luglio successivo, lo Hoejesteret della Danimarca ha posto, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro ( GU L 39, pag . 40, in prosieguo : la "direttiva "). 2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cassiera e commessa ad orario ridotto, e il suo ex datore di lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] K/S . La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 luglio 1982, nel giugno 1983 partoriva un figlio a conclusione di una gravidanza piuttosto travagliata e trascorsa essenzialmente, e con il consenso del suo datore di lavoro, in congedo di malattia . 3 Alla scadenza del congedo di maternità che, secondo le norme della legge danese vigente, era di ventiquattro settimane dopo il parto, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riprendeva il lavoro al termine del 1983 . Fino al giugno 1984 il suo stato di salute rimaneva normale . Tra il giugno 1984 e il giugno 1985, invece, essa ha dovuto assentarsi per malattia durante cento giorni lavorativi . E' pacifico tra le parti che la malattia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era uno strascico della gravidanza e del parto . 4 Con lettera 27 giugno 1985 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che intendeva risolvere il contratto di lavoro che la vincolava all' azienda con il preavviso di quattro mesi previsto dalla legge . In un secondo tempo la [OSCURATO:PERSONA] precisava che le assenze della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costituivano la causa del licenziamento e che rientrava nella prassi licenziare i lavoratori spesso assenti per malattia . 5 [OSCURATO:PERSONA] - og Handelsret respingeva il ricorso proposto avverso detto licenziamento, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che interponeva allora appello allo Hoejesteret . Dinanzi a questo giudice lo Handels - og [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] ( Associazione danese degli impiegati del settore commerciale e degli uffici ) compariva come mandatario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ( Confederazione danese dei datori di lavoro ) come mandataria dell' [OSCURATO:PERSONA] . Ritenendo che detto ricorso sollevasse difficoltà interpretative con riferimento alla direttiva del Consiglio 76/207, lo Hoejesteret decideva di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali : "1 ) Se il combinato disposto dell' art . 5, n . 1, e dell' art . 2, n . 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro ( 76/207/CEE ), riguardi anche il licenziamento in seguito ad assenza dovuta ad una malattia causata dalla gravidanza o dal parto . In caso di soluzione affermativa della questione n . 1, si chiede che sia inoltre risolta la seguente questione : 2 ) Se la tutela contro il licenziamento a seguito di una malattia causata dalla gravidanza o dal parto valga senza limiti di tempo ". 6 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento della procedura nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per comprendere il ragionamento della Corte . Sulla prima questione 7 Le osservazioni presentate alla Corte danno l' idea delle difficoltà sollevate dalla questione posta dal giudice nazionale . 8 Da una parte si sostiene che il licenziamento di una dipendente a motivo della sua gravidanza, di un parto o di ripetute assenze dovute ad una malattia causata da una gravidanza o da un parto, indipendentemente dal momento in cui detta malattia sopravviene, è contrario al principio della parità di trattamento, in quanto siffatti disturbi non possono colpire un lavoratore maschio e quindi questi non può venir licenziato per la stessa ragione . 9 La parte avversa osserva che non si può vietare ad un datore di lavoro di licenziare una lavoratrice a causa delle numerose assenze per malattia per il solo motivo che la malattia si ricollega ad una gravidanza o ad un parto . Il licenziamento per siffatto motivo non basta a comprovare un' infrazione al principio della parità di trattamento . Infatti tale divieto, che incomberebbe sul datore di lavoro, per vari anni dopo il parto, rischierebbe di comportare non solo difficoltà di gestione e conseguenze inique per i datori di lavoro, ma anche effetti negativi sull' impiego delle donne . Del resto, l' art . 2, n . 3, della direttiva, pur consentendo agli Stati membri di emanare norme miranti alla tutela delle donne per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, non fornirebbe comunque alcun orientamento circa il contenuto preciso di dette norme . 10 In via preliminare, occorre ricordare che secondo l' art . 1, n . 1, la direttiva mira all' attuazione, negli Stati membri, del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l' accesso all' impiego, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro . 11 L' art . 2, n . 1, della direttiva precisa che "il principio della parità di trattamento (...) implica l' assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia ". A norma dell' art . 5, n . 1, "l' applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni,senza discriminazioni fondate sul sesso ". 12 L' art . 2, n . 3, della direttiva precisa che "la presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità ". 13 Emerge dalle suddette disposizioni della direttiva che il licenziamento di una lavoratrice a motivo della sua gravidanza rappresenta, non diversamente dal rifiuto di assumere una donna incinta, una discriminazione diretta fondata sul sesso, ( v . sentenza odierna, Dekker, C-177/88, Racc . pag . 0000 ). 14 Al contrario, il licenziamento di una lavoratrice a causa di ripetute assenze per malattia, che non si ricolleghino ad una gravidanza o ad un parto non rappresenta una discriminazione diretta a motivo del sesso, se tali assenze per malattia provocherebbero, nelle stesse condizioni, il licenziamento anche di un dipendente maschio . 15 Si deve constatare che la direttiva non contempla l' ipotesi della malattia provocata da una gravidanza o da un parto . Tuttavia essa consente di adottare disposizioni nazionali che garantiscano alle donne diritti specifici a motivo della gravidanza e della maternità, come il congedo di maternità . Ne consegue che durante il congedo di maternità, di cui fruisce in forza del diritto nazionale, la donna è tutelata contro i licenziamenti motivati dalla sua assenza . Spetta a ciascuno Stato membro fissare i periodi del congedo di maternità in modo da consentire alle lavoratrici di assentarsi durante il periodo nel corso del quale possono verificarsi i disturbi inerenti alla gravidanza ed al parto . 16 Nel caso di una malattia che sopraggiunge dopo un congedo di maternità, non è il caso di distinguere la malattia causata dalla gravidanza o dal parto da qualsiasi altra malattia . Un tale stato patologico rientra quindi nel regime generale applicabile alle ipotesi di malattia . 17 Infatti i lavoratori di sesso femminile e maschile sono del pari esposti alle malattie . Anche se è vero che taluni disturbi sono specifici dell' uno o dell' altro sesso, l' unico problema è quindi quello di sapere se una donna viene licenziata per le assenze dovute a malattia nelle stesse condizioni di un uomo; se per entrambi valgono le stesse condizioni non vi è discriminazione diretta in ragione del sesso . 18 Del pari, in questo caso, non è necessario domandarsi se le donne facciano registrare maggiori assenze per causa di malattia rispetto agli uomini né quindi se vi sia un' eventuale discriminazione indiretta . 19 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale adottate in applicazione dell' art . 2, n . 3, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207, relativa all' attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro, il combinato disposto dell' art . 5, n . 1, e dell' art . 2, n . 1, di detta direttiva non vieta il licenziamento per assenze dovute a una malattia causata dalla gravidanza o dal parto . Sulla seconda questione 20 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione non è il caso di pronunciarsi sulla seconda . Decisione relativa alle spese Sulle spese 21 Le spese sostenute dal governo britannico e da quello italiano nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazione alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dallo Hoejesteret della Danimarca con ordinanza 30 giugno 1988, dichiara : [OSCURATO:PERSONA] salve le disposizioni del diritto nazionale adottate in applicazione dell' art . 2, n . 3, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro, il combinato disposto dell' art . 5, n . 1, e dell' art . 2, n . 1, di detta direttiva non vieta il licenziamento per assenze dovute a una malattia causata dalla gravidanza o dal parto .
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