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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 12388/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 266/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E PAOLA S.S., [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 348/2021depositata il 11/06/2021 , R.G.N. 785/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 266/22 Rilevato che: Con sentenza del 11.6.2021 n. 348, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] e Paola s.s. avverso la sentenza del tribunale di Lodi che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultima società con la quale aveva chiesto di dichiarare la nullità del verbale di pignoramento immobiliare del 3.3.19 e nel merito dichiarare l’estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle sottostanti cartelle di pagamento e avvisi di addebito e accertare la mancata notifica dei predetti atti, annullando tutto il debito sottostante.

Il tribunale ha ritenuto valide e regolari le notifiche delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione e le notifiche degli avvisi di addebito da parte dell’Inps, inconsistente la prova della difformità del contenuto della raccomandata rispetto alla copia prodotta, sussistenti numerosi atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica delle cartelle e infondata la domanda di nullità del pignoramento, poiché nel verbale vi erano indicati i titoli identificativi dei crediti.

Il tribunale ha motivato la condanna d’ufficio, ex art. 96 terzo comma c.p.c. per l’abuso dello strumento processuale, vista l’evidenza documentale contraria all’affermazione di non aver avuto notizia delle pendenze a proprio carico e dal fatto che vi erano richieste di rateizzazione e definizione agevolata.

La Corte d’appello da parte sua e per quanto ancora d’interesse ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società agricola [OSCURATO:PERSONA] e Paola s.s. ricorre per cassazione, sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps e l’Agenzia delle Entrate riscossione resistono con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 comma primo n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 comma secondo n. 4 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per motivazione carente e/o apparente, per avere la Corte d’appello trascritto la motivazione di altra sentenza relativa a un caso simile, senza la valutazione critica delle specifiche emergenze processuali.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso (che attengono alla stessa censura), la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto rilevante il disconoscimento della sottoscrizione e della scrittura in copia dei referti di notifica e/o avvisi di ricevimento e la censura è formulata sia sotto il n.3 che il n. 4 dell’art. 360 primo comma c.p.c., in riferimento all’art. 112 c.p.c., all’art. 2702 c.c. e agli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

Con il quarto e quinto motivo di ricorso (che attengono alla stessa censura), la società ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, che il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per nullità delle notifiche via pec degli atti della riscossione, perché provenienti da un indirizzo pec non inserito in pubblici elenchi, in riferimento all’art. 3-bis della legge n. 53/94, all’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, dell’art. 57-bis del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) e dell’art. 2697 c.c.

Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non si era pronunciata sul merito della pretesa, ritenendo che non vi fosse l’interesse della ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, l’azione di accertamento negativo della pretesa degli enti impositori, facendo valere l’intervenuta prescrizione, la decadenza e, in ogni caso, l’inesistenza del credito e del pignoramento del 13.3.2019.

Con il settimo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’istanza di rateizzazione fosse atto idoneo a interrompere la prescrizione.

Il primo motivo è infondato, in quanto, la doglianza di apparenza della motivazione è insussistente, potendo la motivazione della sentenza limitarsi a riprodurre il contenuto di altro provvedimento giudiziario qualora le ragioni della decisione risultino in modo chiaro e univoco, non essendo imposta al giudice né l’originalità dei contenuti né le modalità espositive (Cass. n. 642/15); qualora, invece, la censura intenda sollevare un vizio di insufficienza della motivazione, tale profilo è profilo inammissibile, perché non più deducibile ex se, a maggior ragione in presenza di una doppia decisione conforme ex art. 348 ter c.p.c., mentre è evidente che il ricorrente mira a un nuovo esame dei fatti.

Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto connessi, sono inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi con la quale la Corte d’app ello ha ritenuto la contestazione generica, perché formulata indistintamente nei confronti di tutte le relate prodotte, senza soffermarsi sui vizi di ogni singola relata ; mentre, le ulteriori censure sui vizi formali sono state qualificate come opposizione agli atti esecutivi e ritenute, quindi, tardivamente proposte.

Il quarto e il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili, perché contestano l’accertamento espresso dalla Corte d’appello sulla regolarità delle notifiche via pec degli avvisi di addebito, inviati proprio alla casella di posta elettronica della società che non ha contestato di averli ricevuti (né ha provato il contrario), con conseguenziale presunzione di conoscenza degli atti; infatti, la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza degli atti stessi e determinato il raggiungimento dello scopo cui era preordinata.

A fronte di questo accertamento in fatto, la società insiste sull’eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica, chiedendo una revisione del giudizio con un nuovo accertamento.

Il sesto motivo è infondato, in quanto non sussiste nessuna omessa pronuncia della Corte d’appello, perché in presenza di una valida notifica degli atti impugnati fuori termine, il credito da essi portato diviene intangibile, per cui la pretesa contributiva non può essere nuovamente messa in gioco.

Ed in ogni caso, va dato atto che secondo il recente insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, n. 26283/22, c’è carenza d’interesse ad agire nel caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, salvo i casi specificamente previsti.

Con quest’ultima decisione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, proclamato i seguenti principi:- “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3,c.p.c.).” “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.” Il settimo motivo è infondato.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cass. n. 16098/18).

In conclusione il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, solo in favore dell’Inps, dovendo ritenersi che nei riguardi della concessionaria la notificazione dell’impugnazione sia stata effettuata solo per mera litis denuntiatio(arg. ex Cass.

S.U. n. 7514 del 2022).

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna laricorrente a pagare all’Inps le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Nulla spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 266/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E PAOLA S.S., [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 348/2021depositata il 11/06/2021 , R.G.N. 785/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 266/22 Rilevato che: Con sentenza del 11.6.2021 n. 348, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] e Paola s.s. avverso la sentenza del tribunale di Lodi che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultima società con la quale aveva chiesto di dichiarare la nullità del verbale di pignoramento immobiliare del 3.3.19 e nel merito dichiarare l’estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle sottostanti cartelle di pagamento e avvisi di addebito e accertare la mancata notifica dei predetti atti, annullando tutto il debito sottostante. Il tribunale ha ritenuto valide e regolari le notifiche delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione e le notifiche degli avvisi di addebito da parte dell’Inps, inconsistente la prova della difformità del contenuto della raccomandata rispetto alla copia prodotta, sussistenti numerosi atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica delle cartelle e infondata la domanda di nullità del pignoramento, poiché nel verbale vi erano indicati i titoli identificativi dei crediti. Il tribunale ha motivato la condanna d’ufficio, ex art. 96 terzo comma c.p.c. per l’abuso dello strumento processuale, vista l’evidenza documentale contraria all’affermazione di non aver avuto notizia delle pendenze a proprio carico e dal fatto che vi erano richieste di rateizzazione e definizione agevolata. La Corte d’appello da parte sua e per quanto ancora d’interesse ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società agricola [OSCURATO:PERSONA] e Paola s.s. ricorre per cassazione, sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps e l’Agenzia delle Entrate riscossione resistono con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 comma primo n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 comma secondo n. 4 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per motivazione carente e/o apparente, per avere la Corte d’appello trascritto la motivazione di altra sentenza relativa a un caso simile, senza la valutazione critica delle specifiche emergenze processuali. Con il secondo e terzo motivo di ricorso (che attengono alla stessa censura), la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto rilevante il disconoscimento della sottoscrizione e della scrittura in copia dei referti di notifica e/o avvisi di ricevimento e la censura è formulata sia sotto il n.3 che il n. 4 dell’art. 360 primo comma c.p.c., in riferimento all’art. 112 c.p.c., all’art. 2702 c.c. e agli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. Con il quarto e quinto motivo di ricorso (che attengono alla stessa censura), la società ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, che il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per nullità delle notifiche via pec degli atti della riscossione, perché provenienti da un indirizzo pec non inserito in pubblici elenchi, in riferimento all’art. 3-bis della legge n. 53/94, all’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, dell’art. 57-bis del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) e dell’art. 2697 c.c. Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non si era pronunciata sul merito della pretesa, ritenendo che non vi fosse l’interesse della ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, l’azione di accertamento negativo della pretesa degli enti impositori, facendo valere l’intervenuta prescrizione, la decadenza e, in ogni caso, l’inesistenza del credito e del pignoramento del 13.3.2019. Con il settimo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’istanza di rateizzazione fosse atto idoneo a interrompere la prescrizione. Il primo motivo è infondato, in quanto, la doglianza di apparenza della motivazione è insussistente, potendo la motivazione della sentenza limitarsi a riprodurre il contenuto di altro provvedimento giudiziario qualora le ragioni della decisione risultino in modo chiaro e univoco, non essendo imposta al giudice né l’originalità dei contenuti né le modalità espositive (Cass. n. 642/15); qualora, invece, la censura intenda sollevare un vizio di insufficienza della motivazione, tale profilo è profilo inammissibile, perché non più deducibile ex se, a maggior ragione in presenza di una doppia decisione conforme ex art. 348 ter c.p.c., mentre è evidente che il ricorrente mira a un nuovo esame dei fatti. Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto connessi, sono inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi con la quale la Corte d’app ello ha ritenuto la contestazione generica, perché formulata indistintamente nei confronti di tutte le relate prodotte, senza soffermarsi sui vizi di ogni singola relata ; mentre, le ulteriori censure sui vizi formali sono state qualificate come opposizione agli atti esecutivi e ritenute, quindi, tardivamente proposte. Il quarto e il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili, perché contestano l’accertamento espresso dalla Corte d’appello sulla regolarità delle notifiche via pec degli avvisi di addebito, inviati proprio alla casella di posta elettronica della società che non ha contestato di averli ricevuti (né ha provato il contrario), con conseguenziale presunzione di conoscenza degli atti; infatti, la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza degli atti stessi e determinato il raggiungimento dello scopo cui era preordinata. A fronte di questo accertamento in fatto, la società insiste sull’eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica, chiedendo una revisione del giudizio con un nuovo accertamento. Il sesto motivo è infondato, in quanto non sussiste nessuna omessa pronuncia della Corte d’appello, perché in presenza di una valida notifica degli atti impugnati fuori termine, il credito da essi portato diviene intangibile, per cui la pretesa contributiva non può essere nuovamente messa in gioco. Ed in ogni caso, va dato atto che secondo il recente insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, n. 26283/22, c’è carenza d’interesse ad agire nel caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, salvo i casi specificamente previsti. Con quest’ultima decisione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, proclamato i seguenti principi:- “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3,c.p.c.).” “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.” Il settimo motivo è infondato. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cass. n. 16098/18). In conclusione il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, solo in favore dell’Inps, dovendo ritenersi che nei riguardi della concessionaria la notificazione dell’impugnazione sia stata effettuata solo per mera litis denuntiatio(arg. ex Cass. S.U. n. 7514 del 2022). Sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna laricorrente a pagare all’Inps le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricor
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