CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12630/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emporeBeniamino Crocco, con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCorrado [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi diNumero registro generale 20665/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 12630/2026Data pubblicazione 05/05/2026Antonietta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] resistenti-e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. di MarioBinda e C., [OSCURATO:PERSONA]- intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7355/2024, depositatail giorno 22 luglio 2024, notificata il 24 settembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto delricorso.1. [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale diMilano, Antonietta, Amelia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaurizioAlfredo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ErmenegildaCarpanese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lesocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., onde sentir dichiarata l’insussistenza di un condominio nell’interostabile di via Dante 4 a Milano e, per contro, accertarne la sussistenzalimitatamente a una sua porzione, con conseguente nomina di unamministratore.Il Tribunale rilevò l’esistenza, nel regolamento condominiale, diuna clausola compromissoria in base alla quale le «controversie chedovessero sorgere fra condomini in ordine alla interpretazione edesecuzione delle norme del presente regolamento ed in genere per laamministrazione e godimento dello stabile in condominio […] dovrannoNumero registro generale 20665/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 12630/2026Data pubblicazione 05/05/2026essere sottoposte, per la loro risoluzione, ad un arbitro amichevolecompositore scelto d'accordo fra di essi», ovvero, in mancanza diaccordo, «a tre arbitri da nominarsi uno per ciascuna parte ed il terzodai due arbitri così nominati» o «[d]al Presidente del [OSCURATO:PERSONA], su ricorso della parte più diligente»; quindi, avuto riguardoalla portata generica e omnicomprensiva della clausola in questione,ritenne che fosse devoluto alla competenza arbitrale anchel’accertamento inerente alla natura, condominiale o meno, dell’interocomplesso e dichiarò la propria incompetenza.2. Avverso tale decisione ha proposto regolamento percompetenza [OSCURATO:SOCIETA].; gli intimati indicati in epigrafe hannoresistito con memoria difensiva, mentre i restanti non hanno svoltodifese.Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso si sviluppa su un unico, articolato motivo.La ricorrente sostiene che il tema della natura condominiale omeno del complesso non rientra nell’oggetto della clausolacompromissoria, perché «costituisce la premessa stessa» della relativaapplicazione e che, in ogni caso, la clausola vincola testualmente soloi titolari di diritti reali nella porzione dell’edificio costituita ab originecome condominio, per effetto del contratto di cessione intervenuto nel1946 fra l’originario proprietario del fabbricato, [OSCURATO:PERSONA], eInnocente [OSCURATO:PERSONA], dante causa della società.A conferma di tale assunto, evidenzia che – per la restanteporzione, che alla morte di [OSCURATO:PERSONA] era passata ai suoi eredi– era stato costituito un diverso condominio con apposito regolamento,anch’esso contenente una clausola compromissoria; i condòmini di taleNumero registro generale 20665/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 12630/2026Data pubblicazione 05/05/2026ultima porzione, pertanto, non potevano ritenersi vincolati dalla primaclausola.Secondo la ricorrente, inoltre, il Tribunale avrebbe erratonell’attribuire rilievo alla propria sentenza n. 8837/2022 (poiconfermata da questa Corte), che aveva ritenuto applicabile la clausolain questione; tale decisione, infatti, concerneva la controversiapromossa da un amministratore per il pagamento delle sue spettanzeche, ancorché vantato nei confronti dell’intero condominio, traevatuttavia origine dal regolamento costituito con l’atto di trasferimentoCalderara- [OSCURATO:PERSONA] del 1946, che invece non costituiva il titolo in base alquale era stata azionata la presente controversia.2. Il ricorso è infondato.Al riguardo, va anzitutto osservato che, come rilevato dalla stessaricorrente, in un precedente giudizio concernente altro profilo delmedesimo rapporto condominiale il Tribunale di Milano ha ritenuto lasussistenza della competenza arbitrale in forza della clausola qui indiscussione; la decisione è poi stata confermata da questa Corte, inseguito a regolamento di competenza, con ordinanza n. 12329 del2023.Sul punto, dev’essere quindi richiamato il principio in base al quale«le sentenze sulla giurisdizione e sulla competenza rese in sede diregolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzioneistituzionale di organo regolatore della giurisdizione e dellacompetenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficaciaesterna (cosiddetta efficacia pan processuale) – hanno efficacia anchenei successivi processi tra le stesse parti» (Cass. 15/12/2017, n.30200; Cass. 27/6/2005, n. 13768).Pertanto, il giudicato già formatosi in punto alla competenzaarbitrale spiega effetto anche nel presente giudizio.Numero registro generale 20665/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 12630/2026Data pubblicazione 05/05/2026Per completezza, e quanto alla tesi della ricorrente secondo cui laclausola non potrebbe comunque qui trovare applicazione essendo indiscussione l’esistenza stessa di un condominio, va ribadito quantoosservato da questa Corte con la citata ordinanza: «la clausolacompromissoria per arbitrato rituale contenuta nel regolamento dicondominio, la quale, come nella specie, stabilisce che siano decisedagli arbitri le “controversie che dovessero sorgere fra condomini inordine alla interpretazione ed esecuzione delle norme del presenteregolamento ed in genere per la amministrazione e godimento dellostabile in condominio”, deve essere interpretata […] nel senso cherientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui ilregolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa ocomunque aventi causae petendi connesse con l'operatività delregolamento stesso».Ed invero, le stesse argomentazioni poste a fondamento del ricorsoevidenziano che la relativa decisione non può prescindere dalladisamina del regolamento condominiale redatto contestualmenteall’atto di trasferimento del 1946, anche al fine – invocato dallaricorrente – di verificare se lo stesso contenesse disposizioni vincolantiper i proprietari di porzioni dell’intero complesso.In questo senso, pertanto, si evidenzia la connessione delregolamento con la causa petendi che sorregge la domanda dellaricorrente; la quale, per l’appunto, mira a verificare se il regolamentocondominiale, contenente la clausola compromissoria, si estenda omeno all’intero edificio.3. Il regolamento di competenza va dunque respinto.Le spese del procedimento, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza tra la ricorrente e i resistenti, mentre non vi è luogo aNumero registro generale 20665/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 12630/2026Data pubblicazione 05/05/2026provvedere per dette spese nei confronti dei restanti intimati, che nonhanno svolto attività difensiva in questa sede.Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudiziosostenute dai resistenti, che liquida in € 3.200,00 per compenso ed€ 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario al 15% e agli oneriaccessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa