CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il tentativo di furto aggravato da violenza sulle cose; letta la memoria depositata a sostegno dei motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve nella prospettazione assertiva di elementi di fatto e che la medesima assertività connota la memoria difensiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Chiarito, quanto alla richiesta di liquidazione per il patrocinio a spese dello Stato, che: - la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non alla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 3538 del 17/12/2018, dep. 2019, Liban, Rv. 275413); - il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarare inammissibili (art. 106, comma 1 d.p.r. n. 115 del 2022). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24