CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i quattro motivi con i quali si deduce la mancanza deglielementi oggettivo e soggettivo del reato in contestazione, nonché la carenza diprova del reato e, infine, la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.,sono la pedissequa reiterazione, in diverso ordine, di quelli già dedotti in appelloe puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerarenon specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato che i motivi, oltre che generici sono altresì manifestamenteinfondati, poiché:- i tre motivi attinenti alla responsabilità (secondo, terzo e quarto) oltre arichiedere la rivalutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede,confliggono con la motivazione fornita dalla Corte, partendo dalla premessafattuale della constatata presenza dell’imputato presso il container 39, assieme atale [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo nucleo familiare, in presenza di tutto ilnecessario per vivere, dopo che l’imputato aveva lasciato l’unità abitativa deigenitori (il container 11);- il primo motivo, sul diniego della particolare tenuità del fatto, trovaadeguata risposta nella durata dell’occupazione abusiva;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente