CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 31172/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Benevento ha confermato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni fino alla concorrenza di 576,486,25 euro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di corruzione e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al requisito del periculum in mora, la cui valutazione sarebbe stata omessa in ragione dell'erroneo presupposto del carattere obbligatorio del sequestro, ai sensi dell'art. 321, comma 2 bis, cod. proc. pen., in tema di delitti contro la pubblica amministrazione Si sostiene che sarebbe stato utilizzata erroneamente una parte della motivazione della sentenza delle Sezioni unite "Ellade", la cui reale portata, tuttavia, sarebbe stata successivamente esplicitata da alcune pronunce della stessa Corte, di cui si riportano parti delle motivazioni. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto al periculum in mora; il Tribunale si sarebbe limitato a riportare in modo pedissequo le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari. In sede di riesame, si argomenta, era stata allegata l'ordinanza con cui il Tribunale aveva annullato la misura cautelare personale disposta nei riguardi dello stesso Piscopo in ragione della distanza di tempo trascorso rispetto ai fatti contestati (2019) e della circostanza che Piscopo non è più primario del reparto di ortopedia dell'ospedale di Benevento. Né, si aggiunge, sarebbe sussistente il rischio, richiamato in modo del tutto astratto dal Tribunale, della alienazione o di altra forma di cessione dei beni in sequestro, atteso che il ricorrente, sottoposto ad indagine sin dal 2019, avrebbe potuto, ove lo avesse voluto, distrarre o disperdere i beni in questione; in senso contrario all'assunto accusatorio deporrebbe peraltro l'acquisto nel 2022, in un momento prossimo al sequestro, di una polizza assicurativa del valore di 250.000 euro, poi sottoposta a vincolo reale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al primo motivo, la questione è già stata affrontata dalla Corte di cassazione che, in modo condivisibile, ha ribadito i principi di ordine generale affermati dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte (Sez. U, n. 36959 del 4 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". In tale contesto si è chiarito che:-l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato; - in tale prospettiva (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619) il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro; - non può essere accolta la diversa impostazione ricostruttiva al riguardo seguita da una precedente decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054), che ha invece ritenuto sufficiente, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della penale. Si è lucidamente aggiunto che le connotazioni che, a seconda del caso, può assumere la misura ablativa (obbligatoria, facoltativa ecc.) verso la cui adozione è finalizzata la cautela reale prescindono completamente dalla ineludibile esigenza di motivare in ordine alla necessaria sussistenza del presupposto giustificativo rappresentato dal periculum in mora; solo infatti una soluzione ermeneutica che, come affermato nella richiamata sentenza Ellade, «vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul perículum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio» La scelta a suo tempo realizzata dal legislatore con l'inserimento, nella struttura dell'art. 321 cit., del comma 2-bis (ex art. 6, comma 3, legge 27 marzo 2001, n. 97) — scelta evidentemente giustificata dalla intenzione di voler rendere ancora più stringenti gli interventi reali correlati a condotte illecite realizzate in danno della pubblica amministrazione anche sul piano della fruttuosità della successiva ablazione, escludendo a monte qualsivoglia lettura interpretativa finalizzata a rendere discrezionale l'adozione della misura malgrado il riscontro dei relativi presupposti costitutivi come talora è stato sostenuto per il sequestro di cui al secondo comma della disposizione innovata - non può dunque legittimare alcuna deroga allo statuto del sequestro anticipatorio della confisca complessivamente considerato dall'art. 321 cod. proc. pen.: statuto necessariamente comprensivo, anche per le ipotesi di sequestro ivi contemplate nella disposizione di cui al comma 2-bis, del giudizio in ordine alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora, come in linea generale affermato dalla richiamata sentenza Ellade (così testualmente, Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145). 3. Il Tribunale del riesame di Benevento non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Dopo essersi a lungo soffermato sulla configurabilità del requisito del fumus commissi delicti, il Tribunale ha ritenuto: a) sussistente il percolo di reiterazione di "condotte criminose" e, quindi, il pericolo di alienazione dei beni; b) non necessaria la motivazione sul requisito del periculum in mora in ragione della particolare ipotesi di sequestro prevista dall'art. 321, comma 2 bis, cod. proc. pen., per la quale sarebbe necessaria e sufficiente la mera confiscabilità del bene. Si tratta di una motivazione obiettivamente viziata in diritto non solo per le ragioni già indicate, ma anche per la equiparazione del pericolo di recidiva nel reato al pericolo di alienazione dei beni sottoposti a vincolo cautelare. Non è stato affatto chiarito perché, secondo il Tribunale, il rischio che Piscopo possa commettere nuovi reati, renderebbe esplicito il rischio di alienazione dei beni di cui lo stesso è titolare e, dunque, necessaria la misura cautelare reale al fine di garantire la effettività della eventuale successiva confisca. L'ordinanza impugnata deve essere annullata; il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, applicherà i principi indicati in tema di periculum in mora e valuterà se ed in che limiti sia legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei confronti del ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento • competente ai sensi dell'art