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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30098/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catanzaro haconfermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con riferimento allapena irrogata con la sentenza del Tribunale di Crotone in data 27 giugno 2023 e,con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e viziodi motivazione in punto di rinnovato diniego del beneficio;ritenuta la doglianza manifestamente infondata, siccome aspecifica;ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, lacui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2,n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014,Lule, Rv. 259899);rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntualerichiamo alla personalità negativa dell'imputato (inferita dall’intensità del dolo) ealla gravità della condotta (il reato di danneggiamento di un’autovettura seguitoda incendio è stato commesso con un abbondante quantitativo di benzina, in unluogo dove vi erano alberi e sterpaglie e in prossimità di civili abitazioni) e talemotivazione – logicamente coerente – non è avversata in modo specifico che,difatti, neppure ha indicato elementi suscettibili di positiva valutazione nel ricorsocome nell’atto di appello;ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;  P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catanzaro haconfermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con riferimento allapena irrogata con la sentenza del Tribunale di Crotone in data 27 giugno 2023 e,con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e viziodi motivazione in punto di rinnovato diniego del beneficio;ritenuta la doglianza manifestamente infondata, siccome aspecifica;ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, lacui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2,n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014,Lule, Rv. 259899);rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntualerichiamo alla personalità negativa dell'imputato (inferita dall’intensità del dolo) ealla gravità della condotta (il reato di danneggiamento di un’autovettura seguitoda incendio è stato commesso con un abbondante quantitativo di benzina, in unluogo dove vi erano alberi e sterpaglie e in prossimità di civili abitazioni) e talemotivazione – logicamente coerente – non è avversata in modo specifico che,difatti, neppure ha indicato elementi suscettibili di positiva valutazione nel ricorsocome nell’atto di appello;ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;  P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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