CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente Ud. 08/03/2022 SENTENZA sul ricorso 5554-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 181/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/08/2017 R.G.N. 282/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 udienza del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste la [OSCURATO:PERSONA] di Trieste di Roma e, premesso di essere stati per anni e sin dal 2005 dipendenti a tempo determinato come ‘coristi’, chiedevano che fosse dichiarata la nullità del termine apposto agli ultimi di tali contratti (rispettivamente dal 6 settembre 2012 al 27 ottobre 2012 e dal 30 ottobre 2012 al 27 dicembre 2012) per ragioni formali e sostanziali, per essere stati assunti per far fronte a carenze di organico, per aver svolto attività non previste nei contratti e per avere (il [OSCURATO:PERSONA]) sottoscritto il contratto due giorni dopo l’assunzione. 2. Il Tribunale rigettava le domande escludendo che vi fossero le violazioni denunciate. 3. La pronuncia era confermata dalla Corte d’appello di Trieste, che riteneva che l’assunto secondo il quale, all’epoca delle assunzioni, il numero di coristi in servizio a tempo indeterminato sarebbe stato inferiore a quello previsto in organico (sia a livello ministeriale sia a livello di accordo aziendale) non valesse di per sé a sorreggere la pretesa azionata perché, pur a voler considerare la discrepanza tra l’organico funzionale e l’organico di fatto quale indice della mancanza di temporaneità delle esigenze aziendali, risultava dirimente l’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010, convertito in l. n. 100/2010, secondo cui “non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”. Ciò significava che a partire dal 2010 il contratto di lavoro a tempo indeterminato non era più per le fondazioni lirico-sinfoniche la forma normale di assunzione del personale e, correlativamente, quello a termine non costituiva più un’eccezione, potendo essere liberamente utilizzato senza alcun collegamento causale con un’esigenza produttiva temporanea od occasionale. Riteneva perciò irrilevante che i ricorrenti fossero stati assunti non per un’esigenza transitoria ed eccezionale, ma per realizzare determinati spettacoli in presenza di una stabile e consolidata scopertura di organico. 2 P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Aggiungeva che, pur se l’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010 non aveva apportato alcuna deroga all’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001 e che quindi l’assunzione doveva pur sempre essere effettuata per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, in concreto, nella specie, tali ragioni sussistevano essendo emerso che le assunzioni erano state effettuate in relazione alle esigenze di alcuni spettacoli ben individuati. Riteneva nuova, in quanto formulata solo in appello, la violazione del limite numerico di assunzioni fissato dalla contrattazione collettiva, aggiungendo che riguardo ad essa i ricorrenti non avevano operato allegazioni ulteriori. Considerava irrilevante lo svolgimento di mansioni parzialmente diverse da quelle di cui ai contratti ritenendole rientranti, ex art. 2103 cod. civ., nella fisiologia del rapporto di lavoro. In ogni caso sottolineava che rispetto a tali attività ulteriori ne era mancata la prova della natura subordinata, ben potendo queste essere inquadrabili nell’ambito delle prestazioni d’opera intellettuale. Riteneva che i contratti impugnati non raggiungessero, di per sé, il limite dei 36 mesi fissato dall’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001 e che non potevano aggiungersi i periodi di cui ai contratti precedenti, perché non impugnati. In particolare, quanto al [OSCURATO:PERSONA] e al Bonnes, escludeva il superamento del limite massimo dei 36 mesi anche computando tutti i contratti a termine come da elenco riepilogativo riportato in sentenza, mentre per gli appellanti Federico e Lescovelli riteneva superato il limite, ma solo computando periodi relativi a contratti a termine non impugnati. 4. Contro la sentenza i lavoratori hanno proposto sette motivi di ricorso per cassazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] Verdi di Trieste ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e degli artt. 414 e 420 cod. proc. civ. Censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che fosse stata introdotta in sede di gravame una domanda nuova concernente il superamento del limite di contingentamento là dove, invece, nell’atto di appello erano contenute solo specificazioni, da intendersi quali mere allegazioni difensive, in relazione ad un motivo di nullità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro che, in realtà, era stato già dedotto come tale in sede di ricorso introduttivo del giudizio. P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 3 della l. n. 230/1960 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 in combinato disposto con l’art. 23 della l. n. 56/1987 ed art. 3 c.c.n.l. fondazioni liriche e, ancora, violazione dell’art. 23 della l. n. 56/1987 e art. 3 c.c.n.l. di settore. Lamentano la violazione in materia di onere della prova là dove la Corte territoriale ha ritenuto che i lavoratori non avrebbero allegato nulla con riferimento alla eccepita (in appello) nullità del termine per violazione del limite di contingentamento e, in particolare, non avrebbero indicato la base numerica cui applicare la percentuale. Rilevano che l’art. 3 del c.c.n.l. ratione temporis applicabile ai rapporti in questione prevede che: «Il numero massimo di lavoratori che può essere in servizio contemporaneamente con contratto a termine è pari al 15% dell’organico funzionale fino a concorrenza dell’organico stesso». 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. iv., per motivazione apparente. Sostengono che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto applicabile alle fondazioni liriche il limite dei 36 mesi, non avrebbe esplicitato l’iter logico e giuridico dell’affermazione per cui la mancata impugnazione del contratto a termine precedente avrebbe precluso la possibilità di far valere il superamento (successivo) del termine di 36 mesi. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 32, comma 3, lett. d, l. n. 183/2010, violazione dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 152 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata considerato i ricorrenti decaduti dal diritto di contestare, attraverso la deduzione del superamento dei 36 mesi, la legittimità dei contratti a termine non impugnati giudizialmente. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione della Direttiva 1999/70/CE atteso il disposto dell’art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, nonché la violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost., della Direttiva 200/68/CE e dell’art. 12 delle preleggi, visto l’art. 23 l. n. 56/1987 (d.l. n. 64/2010 – l. n. 100/2010). Censurano la sentenza impugnata per aver interpretato le norme indicate come deroga al principio generale secondo cui il contratto a tempo indeterminato è la forma normale di assunzione. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1 e dell’art. 10, comma 7 del d.lgs. n. 368/2001 in riferimento alla direttiva 1999/70/CE e all’art. 3, comma 1 e comma 2, c.c.n.l. fondazioni liriche. Deducono la violazione della causale di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001. P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame della circostanza dell’avvenuta sottoscrizione del contratto dal 30.10.2012 al 27.12.2012 solo dopo l’inizio del rapporto (e cioè in data 2.11.2012). 8. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali la Fondazione ha conferito procura speciale. 8.1. L’art. 1 del d.l. 24 novembre 2000, n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001, n. 6, al comma 1 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e, al comma 3, ha previsto che «La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato». All’autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell’affermata natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun’altra disposizione di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere quella dettata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato approvato con r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo. L’art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto», ed ai successivi commi 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l’autorizzazione e fatto salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la rappresentanza e la difesa sono «assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva….» con la conseguenza che ove, «in casi speciali», l’ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria l’adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». La ratio della disciplina va ricercata, non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico, ma anche nell’obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l’interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato è che difetta una piena discrezionalità dell’ente patrocinato nella scelta tra l’Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l’incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore. P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 8.2. Valorizzando detta ratio nonché la natura derogatoria della previsione Data pubblicazione 06/06/2022 contenuta nel comma 4 dell’art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l’atto deliberativo si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del controricorso, rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte (punto 24 della motivazione). Il richiamato principio è stato ribadito, in motivazione, dalle stesse Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 3008 del 19 novembre 2019 che, dopo aver evidenziato le peculiarità della disciplina speciale dettata in relazione alla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quanto a quella generale, che si trae dall’art. 43 del r.d. e che resta in quel caso applicabile nelle materie convenzionalmente riservate all’Avvocatura, ha osservato che per la sottrazione al patrocinio autorizzato “sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. Un. n. 24876/2017: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l’art. 182 cod. proc. civ. - l’avvenuta rituale adozione di tale delibera”. 8.3. Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021, n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che: “Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, configurandosi così un’ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza” (Cass. 21 novembre 2018, n. 30118). Alla richiamata pronuncia va data continuità, perché la Fondazione non può fare leva sulla natura privatistica per sottrarsi all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 43 del r.d. n. 1611/1933. La volontà di estendere all’ente, seppure privatizzato, il regime del patrocinio autorizzato, con tutte le conseguenti implicazioni, è stata chiaramente espressa dal legislatore con il d.l. n. 345/2000, che integra la «disposizione di legge» di cui al comma 1 dell’art. 43, con la conseguenza che alla stessa non dovevano fare seguito ulteriori atti di natura regolamentare o amministrativa. 6 P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 8.4. Una volta ritenuta la delibera requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo, gravano sulla parte i conseguenti oneri di allegazione e di prova (Cass., Sez. Un., n. 30008/2019), dei quali la Corte è tenuta a verificare il rispetto anche in assenza di tempestiva eccezione della controparte, perché la mancanza delle condizioni richieste dall’art. 43 del r.d. rende il libero professionista privo del necessario ius postulandi. Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, è pervenuta Cass. n. 16 gennaio 2020 n. 823, atteso che il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni, seppure rilevabili d’ufficio, che richiedano accertamenti di fatto, non è estensibile alle questioni di carattere processuale inerenti alla corretta instaurazione del giudizio ed alla validità degli atti introduttivi dello stesso. 8.5. Alle questioni meramente processuali ed interne al giudizio di cassazione, quale è quella della validità della procura speciale conferita all’avvocato del libero foro, non si applicano né l’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. né l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sia perché le stesse sono normalmente inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, sia in quanto queste ultime devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l’esercizio dei poteri processuali (Cass. 4 marzo 2019, n. 6218). È stato anche osservato, ed al principio va data continuità, che “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell’interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” ( Cass. 21 luglio 2016, n. 15019 e negli stessi termini Cass. 7 marzo 2022, n. 7356). Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, va aggiunto che all’udienza di discussione, sebbene le parti siano state sollecitate a prendere posizione sulla questione processuale, rilevata d’ufficio dal Collegio, la difesa della Fondazione non ha neppure accennato all’adozione dell’atto deliberativo richiesto dall’art. 43 r.d. n. 1611/1933, atto neppure richiamato nella procura speciale o nel ricorso né prodotto ex art. 369 cod. proc. civ.. 8.6. Infine, non può essere invocato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti 7 P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo Data pubblicazione 06/06/2022 sterilizzandoli (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144), atteso che, da un lato, sino all’arresto del 2018 non si rinvengono pronunce che abbiano espressamente escluso la riconducibilità al patrocinio ex art. 43 del r.d. n. 1611/1933 dell’autorizzazione concessa dal d.l. n. 345/2000, dall’altro, quanto ai requisiti necessari per il valido conferimento del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, le Sezioni Unite del 2017 si sono poste in linea di continuità con un orientamento risalente nel tempo ed hanno ribadito un principio già affermato da Cass., Sez. Un., n. 4512 del 5 luglio 1983. 9. Tanto premesso, sono fondati i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente stante l’intrinseca connessione. 10. Come evidenziato dai ricorrenti e come risultante dal contenuto del ricorso di primo grado, debitamente trascritto nelle parti di interesse, nel dedurre la violazione della normativa applicabile relativamente ai contratti a termine intercorsi tra le parti e nell’illustrare i dedotti motivi di nullità i ricorrenti avevano testualmente allegato che: “In ogni caso non è stato rispettato il limite del contingentamento pari al 15% dell’organico funzionale (intendendosi per esso tutto il personale, comprese le maestranze, i tecnici, ecc. e non solo il personale ‘artistico’), anche in considerazione del fatto che veniva ricoperto un vuoto d’organico”. 10.1. Dunque, non vi è dubbio che la questione del superamento del limite del contingentamento fosse stata ritualmente introdotta. 10.2. Né è corretta l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale i ricorrenti non avrebbero dedotto nulla circa il superamento dell’indicato limite di contingentamento. Secondo i principi generali più volte affermati da questa Corte (v. Cass. 7 maggio 2015, n. 9201), l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi". Così è il datore di lavoro, tenuto all’osservanza della c.d. clausola di contingentamento, che deve provare il rispetto del previsto limite percentuale, id est il mancato superamento di tale limite (v. Cass. 29 marzo 2019, n. 8918; Cass. 19 novembre 2015, n. 23704; Cass. 10 marzo 2015, n. 4764; Cass. 19 gennaio 2013 n. 701; Cass. 28 giugno 2011, n. 14283; Cass. 19 gennaio 2010, n. 839); ciò in base alla regola già esplicitata dalla l. n. 230 del 1962, art. 3 secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, principio questo estensibile anche al caso in esame, in 8 P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 vista della finalità di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della ‘disponibilità’ dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa (Cass. 19 aprile 2017, n. 9867; Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2006, n. 141). È sufficiente, dunque, che il lavoratore deduca l’avvenuto superamento della percentuale di contingentamento per far scattare l’onere probatorio del datore di lavoro. 11. Il terzo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati (anche se la motivazione della Corte territoriale necessita di essere corretta). Ed infatti, come affermato da Cass. 20 marzo 2014, n. 6547, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 368/2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal decreto legislativo del 1996, n. 367, si applicano le disposizioni di cui al detto decreto n. 368/2001, con le uniche esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dall’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 368/2001. Dunque, è stato eliminato il limite di durata complessiva del rapporto fissato in tre anni. Il che, a monte, esclude ogni rilevanza del superamento dei 36 mesi. 12. Il quinto e il sesto motivo sono privi di rilevanza e come tali inammissibili. I ricorrenti, infatti, prospettano doglianze (tanto quelle afferenti alla prospettazione del contratto a tempo indeterminato come forma comune dei rapporti di lavoro - che, evidentemente, non esclude la possibilità della stipulazione di contratti a tempo determinato - quanto quelle afferenti alle asserite anomalie causali dei contratti in questione sotto il profilo della temporaneità delle esigenze) senza tener conto del percorso argomentativo della Corte territoriale che, sulla base di un accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità, ha affermato che sussistevano le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, essendo emerso dalle prove testimoniali che i ricorrenti erano stati utilizzati per completare l’organico del coro in relazione alle necessità di alcuni spettacoli ben determinati. Trattasi, allora, nella ricostruzione dei giudici del merito, di assunzioni finalizzate alla realizzazione di specifici spettacoli, da tenersi in periodi predefiniti. La temporaneità delle prestazioni è, evidentemente, insita nella durata altrettanto temporanea della produzione dell’opera. 13. Il settimo motivo è rinunciato (v. memoria dei ricorrenti, pag. 5). 14. Dalle esposte considerazioni consegue che vanno accolti i primi due motivi di ricorso e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 15. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115Data pubblicazione 06/06/2022 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5