CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 30226/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9107/2022 R.G. proposto da Comune di Cagliari, in persona del sindaco p.t., rappresentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 651/21 depositata il 27/09/2021. Udita la relazione svolta nella udienza del 17 ottobre 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 09L/14838) con cui il Comune di Cagliari (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimata) il pagamento dell’ICI per l’anno 2009. La C.T.P. ha rigettato il ricorso sul presupposto della regolarità della notifica, unica questione su cui verteva l’impugnazione. F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9107/2022 La C.T.R. ha riformato la sentenza di primo grado, sulla base delle Numero sezionale 6915/2025Numero di raccolta generale 30226/2025 seguenti ragioni: Data pubblicazione 16/11/2025 - non può trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica, previsto solamente per gli atti processuali; - nel caso in esame la notifica dell’atto impugnato è tardiva, in quanto pervenuta il 7 gennaio 2015. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre la Attianese è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, dell’art. 37, comma 27, lett. f), del d.l. n. 23 del 2006. 2. Il ricorso è inammissibile. Si rileva che la sentenza oggi impugnata è stata depositata il 27/09/2021 e non è stata notificata. La notifica del ricorso, effettuata a mani proprie dell’odierna intimata dall’ufficiale giudiziario, non è stata notificata al suo difensore. In particolare, la notifica porta la seguente dicitura “e in quanto domiciliata per procura del primo grado di giudizio in ogni eventuale fase o grado ulteriore, nella via [OSCURATO:PERSONA], n. 1 09124 in Cagliari presso lo studio e la persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], mediante consegna di copia conforme all’originale a mani di, anzi non potuto notificare poiché da informazioni il dott. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trasferito senza lasciare recapito”. Ai sensi dell’art. 170 c.p.c. “Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.” Ai sensi dell’art. 330, primo comma c.p.c., “Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170 presso il 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9107/2022 procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio Numero sezionale 6915/2025Numero di raccolta generale 30226/2025 eletto per il giudizio”. Data pubblicazione 16/11/2025 Posto che, come attestato dall’ufficiale giudiziario, l’intimata, originaria ricorrente, ha accertato che la stessa aveva eletto domicilio presso il proprio difensore cui aveva rilasciato la procura per il primo e per gli ulteriori gradi di giudizio, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il difensore. La relata attesta che la notifica non è stata effettuata per il trasferimento del difensore ed era onere del notificante, rimasto inadempiuto, effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione. Nel processo tributario, infatti, l'onere di comunicare le variazioni, che divengono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte. Diversamente l'elezione del domicilio operata dalla parte presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art. 12 del citato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. Ne consegue che il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass., Sez. 5, n. 10985/2024, Rv. 671062 – 01, Sez. 5, n. 28712/2017, Rv. 646231 - 01). 3. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9107/2022 unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del Numero sezionale 6915/2025Numero di raccolta generale 30226/2025 2002, se dovuto. Data pubblicazione 16/11/2025 p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 —