CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01012/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 13 settembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minacce e tentata violenza privata e, ravvisata la recidiva contestata e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/202