CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 33392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35507/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2477/2019 depositata il 18/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro l'avviso con il quale erano state liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'atto stipulato dalla società con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (“affittuaria”), definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di Terna - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (“concedente”) e destinato alla costruzione, da parte [OSCURATO:PERSONA], di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall'Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie. La società contribuente ha depositato controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione agli artt. 360, comma I, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione. In via preliminare, ilcontribuente, a corredo dell’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio, ha depositato copia delladomanda di definizione inviat a all’amministrazione con relative comunicazioni di avvenuto ricevimento, in riferimento al ricorsoodierno e copia della quietanza di pagamento della prima rata. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), d. l. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, e, in tal caso, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit., «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); (comma 201). Pertanto,deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio della sezio