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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 dicembre 2020

Cassazione n. 31076/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16904-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PREFETTURA della PROVINCIA di ROMA; -intimata- avverso l'ordinanza n.

RG 76878/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 16904 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -2-

1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tanzaniano, ricorre a qu esta Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Roma, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 16 d.lgs. 286/1998 in quanto il gdp avrebbe ignorato la pendenza del giudizio di cassazione relativamente alla sentenza che aveva adottato la misura dell'espulsione in sostituzione della pena irrogata nella specie, giudizio in conseguenza del quale la Corte d'Appello in sede di rinvio aveva proceduto a decretare la revoca della misura espulsiva; 2) dell'erronea applicazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e della mancata applicazione dell'art. 9, d.lgs. 286/1998 in quanto il gdp, nel confermare la misura in questione avrebbe dovuto valutare complessivamente la vicenda dello straniero e la sua condizione di "soggiornante di lungo periodo", in ragione della quale la revoca del permesso di soggiorno postula un accertamento della pericolosità nella specie del tutto omesso; 3) della violazione e/o omessa applicazione 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 in quanto il gdp, nel confermare la misura in questione, avrebbe avallato l'operato della PA che aveva escluso la sussistenza delle ragioni per far luogo al riconoscimento della permesso di soggiorno per motivi umanitari, astenendosi dal valutare nel suo complesso la situazione personale dello straniero.

Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata.

Memoria del ricorrente exart. 380-bis cod. proc. civ.

Ric. 2021 n. 16904 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]

2. Tutti i sopradetti motivi – sfrondato il campo da ogni equivoco riconducibile all'asserita revoca della misura espulsiva da parte del giudice penale, giacché qui il decreto impugnato è stato adottato ad iniziativa del prefetto ed ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 – si prestano ad una preliminare valutazione di inammissibilità, giacché, come ha riconosciuto lo stesso decidente, è consolidata opinione di questa Corte che,siccome il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, il sindacato affidato al giudice ordinario in sede di impugnazione è volto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità di esso trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi alquale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione (Cass., Sez U, 16/10/2006, n. 22217).

3. Ne consegue che, siccome le declinate doglianze afferiscono tutte al merito del procedimento che in sede amministrativa ha determinato l'adozione del decreto di espulsione, peraltro impugnato dall’odierno ricorrente avanti al T.A.R.

Lazio (pag.2 dell’ordinanza impugnata), il giudice a quo,del tutto rettamente, si è astenuto dal loro esame, sicché il provvedimento qui impugnatosi rende di conseguenza insindacabile in questa sede; né, peraltro e per quanto occorra, nel ricorso sono esposti compiutamente e in modo autosufficiente il percorso argomentativo a Ric. 2021 n. 16904 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -4- fondamento del decreto espulsivo e quello a sostegno dell’opposizione a detto provvedimento; in ordine alla recente novellazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, su cui insiste la memoria, in disparte il rilievo dell’entrata in vigore della norma dopo che la causa era stata trattenuta in decisione e della controversa sua applicabilità ai giudizi pendenti avanti al gdp, il ricorrente non indica compiutamente quali siano i dati fattuali precisi a supporto della dedotta piena integrazione in Italia, per quanto di rilevanza ai sensi dell’art.19 citato, e se, come e quando li abbia dedotti nel giudizio di merito, sicché la doglianza difetta di specificità e di autosufficienza.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater.

PQM Dichiara il ricorso inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16904-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PREFETTURA della PROVINCIA di ROMA; -intimata- avverso l'ordinanza n. RG 76878/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16904 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tanzaniano, ricorre a qu esta Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Roma, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 16 d.lgs. 286/1998 in quanto il gdp avrebbe ignorato la pendenza del giudizio di cassazione relativamente alla sentenza che aveva adottato la misura dell'espulsione in sostituzione della pena irrogata nella specie, giudizio in conseguenza del quale la Corte d'Appello in sede di rinvio aveva proceduto a decretare la revoca della misura espulsiva; 2) dell'erronea applicazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e della mancata applicazione dell'art. 9, d.lgs. 286/1998 in quanto il gdp, nel confermare la misura in questione avrebbe dovuto valutare complessivamente la vicenda dello straniero e la sua condizione di "soggiornante di lungo periodo", in ragione della quale la revoca del permesso di soggiorno postula un accertamento della pericolosità nella specie del tutto omesso; 3) della violazione e/o omessa applicazione 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 in quanto il gdp, nel confermare la misura in questione, avrebbe avallato l'operato della PA che aveva escluso la sussistenza delle ragioni per far luogo al riconoscimento della permesso di soggiorno per motivi umanitari, astenendosi dal valutare nel suo complesso la situazione personale dello straniero. Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata. Memoria del ricorrente exart. 380-bis cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 16904 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 2. Tutti i sopradetti motivi – sfrondato il campo da ogni equivoco riconducibile all'asserita revoca della misura espulsiva da parte del giudice penale, giacché qui il decreto impugnato è stato adottato ad iniziativa del prefetto ed ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 – si prestano ad una preliminare valutazione di inammissibilità, giacché, come ha riconosciuto lo stesso decidente, è consolidata opinione di questa Corte che,siccome il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, il sindacato affidato al giudice ordinario in sede di impugnazione è volto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità di esso trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi alquale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione (Cass., Sez U, 16/10/2006, n. 22217). 3. Ne consegue che, siccome le declinate doglianze afferiscono tutte al merito del procedimento che in sede amministrativa ha determinato l'adozione del decreto di espulsione, peraltro impugnato dall’odierno ricorrente avanti al T.A.R. Lazio (pag.2 dell’ordinanza impugnata), il giudice a quo,del tutto rettamente, si è astenuto dal loro esame, sicché il provvedimento qui impugnatosi rende di conseguenza insindacabile in questa sede; né, peraltro e per quanto occorra, nel ricorso sono esposti compiutamente e in modo autosufficiente il percorso argomentativo a Ric. 2021 n. 16904 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -4- fondamento del decreto espulsivo e quello a sostegno dell’opposizione a detto provvedimento; in ordine alla recente novellazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, su cui insiste la memoria, in disparte il rilievo dell’entrata in vigore della norma dopo che la causa era stata trattenuta in decisione e della controversa sua applicabilità ai giudizi pendenti avanti al gdp, il ricorrente non indica compiutamente quali siano i dati fattuali precisi a supporto della dedotta piena integrazione in Italia, per quanto di rilevanza ai sensi dell’art.19 citato, e se, come e quando li abbia dedotti nel giudizio di merito, sicché la doglianza difetta di specificità e di autosufficienza. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater. PQM Dichiara il ricorso inammi
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