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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23243/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2078/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 23/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 00022 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- i' premesso che

1. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione degli artt. 459,474, 475 e 476 c.c., violazione dei medesimi articoli in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e violazione degli artt. 112, 279 e 342 c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto esso ricorrente obbligato a pagare le somme per imposta di registro e sanzioni già dovute dal padre, [OSCURATO:PERSONA], deceduto.

In particolare la CTR ha ritenuto sussistere l'obbligo in ragione del fatto che esso ricorrente non aveva dimostrato di non aver accettato l'eredità del genitore.

La CTR non si è pronunciata sul motivo di appello con cui l'odierno ricorrente aveva lamentato che la CTP lo avesse ritenuto obbligato a pagare il debito del de cuius per intero e non pro quota malgrado che, come era stato precisato fin dal ricorso originario, vi fossero altri eredi tra cui il debito andava diviso;

2. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

3. il ricorrente ha deposito memoria; considerato che:

1. in relazione alla questione sollevata dal ricorrente non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;

2. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta ) at)t AUA Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2078/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 23/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00022 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- i' premesso che 1. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione degli artt. 459,474, 475 e 476 c.c., violazione dei medesimi articoli in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e violazione degli artt. 112, 279 e 342 c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto esso ricorrente obbligato a pagare le somme per imposta di registro e sanzioni già dovute dal padre, [OSCURATO:PERSONA], deceduto. In particolare la CTR ha ritenuto sussistere l'obbligo in ragione del fatto che esso ricorrente non aveva dimostrato di non aver accettato l'eredità del genitore. La CTR non si è pronunciata sul motivo di appello con cui l'odierno ricorrente aveva lamentato che la CTP lo avesse ritenuto obbligato a pagare il debito del de cuius per intero e non pro quota malgrado che, come era stato precisato fin dal ricorso originario, vi fossero altri eredi tra cui il debito andava diviso; 2. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; 3. il ricorrente ha deposito memoria; considerato che: 1. in relazione alla questione sollevata dal ricorrente non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.; 2. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta ) at)t AUA Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
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