CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 19443/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 5420/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. + 3, difesicome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA] + 1, difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrent i incidentali); [OSCURATO:PERSONA] + 1 (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 08/07/2025. IL